Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12387/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite supporting documents and poor fact exposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12387/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to annul the lower court's order regarding a simulated property sale. The appellant failed to properly expose the factual basis of her claims and did not include the essential documents, such as the sales contract and payment proofs, required by law. Consequently, the Court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility and dismissed the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3; Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not clearly linked to the facts and documents of the lower proceedings, failing to provide the Court of Cassation with a concise representation of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal failure to cite documents poor fact exposition procedural requirements simulated contract property sale dispute Cassation procedure adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc, nn.
Art. 366, 1° co. n. 6 c.p.c.
Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.
Art. 5, comma 1-bis, D.lgs. n. 28/2010
Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e, di conseguenza, la controversia non fosse soggetta all’obbligo di mediazione preventiva, previsto dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 2, Cost.
24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111, comma 2, Cost., e art.
Art. 6 CEDU
111, comma 2, Cost., e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 348 - bis c.p
Con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., emessa nel procedimento n.
art. 345 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 345 cod. proc. civ.
art. 366 c.p
Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552
principio affermato da Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552; nelle pronunce successive, da ultimo, Cass.
Cass. civ., Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 1770
Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106
1770; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509
1106; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086
31509; Cass. civ., Sez. V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086).
Cass. civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425
Cass. civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; nelle successive, da ultimo, Cass.
Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827
8425; nelle successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694
2827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006
33694; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5724/2022 R.G. proposto da : RIZZI ANNALISA, elettivamente domiciliata in TRESCORE BALNEARIO VIA ANTONIO LOCATELLI, presso lo studio dell’avvocato VALTULINI GIOVANNI che larappresenta e difende; -ricorrente- contro VALOTI MIRTA, CARRARA SARA, CARRARA ANTONIO, CARRARA LAURA, CARRARA VITTORIO, ROTA MARIA, CARRARA IVAN, CARRARA ALESSNDRO, elettivamente domiciliati in ROMA via C. Conti Rossini n. 13, presso lo studio dell’avvocato CANELLI IVAN che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGIS MATTEO ANTONIO; -controricorrenti- nonchè contro ARAGON NPL 2018 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO rappresentata e difesadall'avvocato GRECO RAFFAELLA; -controricorrente- nonchè contro BARCELLA NADIA, BARCELLA VALENTINA; -intimate- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 593/2021depositata il 23/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1.La signora Annalisa Rizzi impugnava la sentenza n. 1783/2020, del Tribunale di Bergamo che dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di compravendita stipulato in data 22/12/2017 tra i signori Annalisa Rizzi e Renzo Barcella, avente ad oggetto la nuda proprietà di un immobile sito in San Teodoro (NU) per il corrispettivo prezzo di euro 50.000,00. La pronuncia accoglieva le istanze di Vittorio, Gerardo, Antonio, Claudio Carrara, in qualità di eredi del sig.

Barcella, di Giovanni Carrara e di Aragorn NPL 2018 S.r.l., tutti creditori del sig. Barcella deceduto.

2. Con ordinanza ex art. 348 - bis c.p.c., emessa nel procedimento n. 593/2021, comunicata il 24 dicembre 2021 e notificata il 28 dicembre 2021, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta. Il giudice d’appello ha ritenuto che la domanda di simulazione assoluta non rientrasse nella materia dei diritti reali e, di conseguenza, la controversia non fosse soggetta all’obbligo di mediazione preventiva, previsto dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, norma applicabile ratione temporis. Inoltre, il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’infondatezza della simulazione del contratto nel merito, in quanto la documentazione relativa alla compensazione del credito era stata depositata tardivamente.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Rizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con separati controricorsi la società Aragon NPL 2018 s.r.l. e i sigg.ri Vittorio Carrara, Ivan Carrara, Antonio Carrara, Claudio Carrara, Laura Carrara, Alessandro Carrara, Maria Rota Carrara eSara Carrara, con Mirta Valoti. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 cpc, nn. 1 e 3) in relazione al disposto di cui all’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28/2010. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. in ragione della asserita infondatezza nel merito della domanda di simulazione assoluta.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Essi risultano formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve anzitutto contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”. Tale norma – già prima del recente intervento normativo avvenuto con d.lgs. 10.10.2022, n. 149, che ha ancor più evidenziato la rilevanza del criterio della chiarezza espositiva – assolveva alla specifica funzione di dettare i requisiti di “forma-contenuto” del ricorso per cassazione, configurando un vero e proprio modello legale, la cui inosservanza ne determinava (e determina) l’inammissibilità.

Secondo, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, detto articolo “non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti”, per cui “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.” (cfr. principio affermato da Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2021, n. 37552; nelle pronunce successive, da ultimo, Cass. civ., Sez.

V, 24 gennaio 2025, n. 1770; Cass. civ., Sez. II, Ord., 16 gennaio 2025, n. 1106; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 8 dicembre 2024, n. 31509; Cass. civ., Sez. V, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27086). Nel caso in esame, il ricorso della ricorrente risulta formulato in violazione dei richiamati principi, caratterizzandosi, al contrario, per una non ben comprensibile esposizione dei fatti all’origine della vicenda de qua, anche dal punto di vista processuale, al punto da renderne ardua la sua stessa comprensione, così ponendosi in evidente contrasto con l’obiettivo del processo, che è quello di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111, comma 2, Cost., e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr.

Cass. civ., Sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; nelle successive, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 dicembre 2024, n. 33694; Cass. civ., Sez. III, Ord., 20 novembre 2024, n. 30006). Va ulteriormente osservato che i motivi risultano formulati in violazione altresì del requisito a pena d’inammissibilità prescritt o all’art. 366, 1° co. n, 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( es., il contratto di compravendita di un bene immobile , la prova documentale dell’avvenuto pagamento del prezzo , l’ accordo siglato tra il venditore Renzo Barcella e le sigg.re Rizzi Annalisa e Barcella Nadia in data 12 gennaio 2018 , i cinque bonifici … afferenti … il corrispettivo della citata locazione ), dei quali, al di là della formale intestazione di motivi, si richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione diversa da quella al riguardo formulata dai giudici di merito.

6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.