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Ordinanza Interlocutoria — n. 12385/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to insufficient proof of service on the contumacious defendant's agent.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 12385/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a renewal of service of the appeal to the defendant's agent, Moreno Roventini, due to ambiguous delivery records. While the lower court had ruled on the merits regarding the falsity of a guarantee signature, the procedural validity of notifying the agent was challenged. The court dismissed the appeal's effect because the documentation failed to clearly prove delivery to the specific individual or their family member, necessitating a new attempt within the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: When the record of service of a cassation appeal to a contumacious party's agent lacks clarity regarding the recipient's identity or the method of delivery, the court must order a renewal of service rather than accepting the original notification as valid.

Parole chiave

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service of process contumacious party ambiguity of delivery renewal of notification cassation procedure agent of attorney procedural defect fiduciaria

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 593/2023 R.G. proposto da: SIDEA ITALIA SRL, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Cartelli (C.F. CRTFBA63M22E5070), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE, ARIOLA SIMONE, ROVETINI MORENO -intimati- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4093/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/03/2025dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.-La società Grelisa srl, che gestiva un ristorante, ha acquistato un macchinario per naturalizzare l’acqua, prodotto dalla società Sidea srl, e finanziato dalla società Plusvalore spa.

L’acquisto stipulato dunque tra Grelisa srl e Plusvalore spa, ha visto come garante uno dei soci della acquirente, tale Simone Ariola. Tuttavia, non avendo poi la società corrisposto l’ammontare del finanziamento alla Plusvalore spa, quest’ultima si è rivolta al fideiussore, segnalandolo altresì alla Centrale Rischi. 2.-Ariola ha a gito allora contro Plusvalore spa, per far accertare la falsità della firma, e dunque per far accertare la circostanza di non essere mai stato fideiussore della acquirente. Davanti al Tribunale di Roma si è costituita la Plusvalore spa, la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, ha altresì chiesto la chiamata in causa della Sidea srl, la produttrice del macchinario e colei altresì che aveva stipulato il contratto divendita.

Anche quest’ultima si è costituita ed ha chiamato in causa il proprio agente, Moreno Roventini, indicato come colui che aveva materialmente verificato l’identità dell’Ariola nella sottoscrizione della fideiussione. 3.-Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dopo consulenza tecnica, dichiarando falsa la sottoscrizione. Ma ha rigettato le domande di manleva. 4.- Il capo di sentenza relativo alla falsità non è stato impugnato, con la conseguenza che l’accertamento che la sottoscrizione era falsa è passato in giudicato. Sono state invece riproposte in appello le domande di manleva.

La Corte di Appello di Roma, in riforma del primo grado, ha accolto la domanda di Plusvalore spa verso Sidea srl, e dunque ha ritenuto che quest’ultima dovesse manlevare quella, ma ha rigettato la domanda di Sidea srl verso il proprio agente Roventini (così indicato nella sentenza impugnata ma indicato in ricorso quasi sempre come Rovetini). 5.-Ricorre dunque Sidea srl con due motivi di ricorso. Nessuno degli intimati si è costituito. Ragioni della decisione Il Collegio osserva che la notifica del ricorso per cassazione a Roventini (indicato, come già detto, in ricorso quasi sempre come Roventini e così pure indicato nella relata di notifica e nella documentazione relativa a quest’ultima) non riporta una relata di consegna sufficientemente chiara da far ritenere che sia andata a buon fine: oltre a quanto evidenziato in relazione al cognome del destinatario(Rovetini o Roventini), c’è incertezza sulla qualità della persona a cui è stata effettuata la consegna, che in un primo momento è indicata come incaricata ed in un secondo momento comepersona di famiglia convivente.

E, ad agni modo, manca la prova di effettiva spedizione della CAN, sempre a detto destinatariov. Cass. 23194/2024). Inoltre l ’altra notifica fatta sempre al predetto intimato risulta consegnata al procuratore costituito in primo grado, a fronte del fatto che l’intimato in appello era rimasto contumace. Ciò induce a disporre la rinnovazione della notifica entro il termine indicato in dispositivo. P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a Moreno Roventini o Rovetini nel termine di sessa