Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to attach supporting documents and request factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to attach the specific documents and judicial records substantiating their claims. Although the appellants alleged the existence of bank credits and pending judicial assessments, they did not provide the content of these documents or identify the specific procedural acts within the case file. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted an impermissible re-evaluation of evidence and a violation of the right to proof, as required by the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.; Art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to attach the documents and acts supporting the grounds of criticism and if it essentially requests a re-evaluation of evidence precluded in the trial phase.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16581/2022 R.G. proposto da : NERI RENATO, SORBATTI PAOLA, ALESSANDRINI STEFANIA, ALESSANDRINI GIULIANO, rappresentat i e difes i dall'avvocato ANTONIO PAGLIACCI ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore -ricorrenti- contro ORGANA SPV SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall'avvocato R OBERTO ASCANI ed elettivamente d omiciliat a presso il domicilio digitale indicato dal difensore -controricorrente- nonchè contro BANCA INTESA SANPAOLO SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 503/2022 depositata il 15/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: Intesa SanPaolo SpA, allegando di essere creditrice di somme rilevanti nei confronti dei fratelli Giuliano Alessandrini e Stefania Alessandrini, quali fideiussori di due società di cui essi erano entrambi soci, la R.A.T.A. snc e la Alessandrini srl, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno,i due fratelli Giuliano e Stefania Alessandrini nonché i coniugi dei medesimi, Paola Sorbatti eRenato Neri, per sentir pronunciare la revocatoria, ex art. 2901 c.c. , di due atti costitutivi di fondo patrimoniale con cui l’Alessandrini e la moglie, d’un lato, e la Alessandrini e il marito, dall’altro, avevano, contemporaneamente, costituito in data 27/1/2012, presso lo stesso notaio, due fondi patrimoniali, conferendo tutti i loro beni, così rendendoli impermeabili alle azioni dei creditori.
I convenuti si costituirono contestando le avverse domande, e dichiararono di avere in corso altri e plurimi contenziosi con la banca Intesa Sanpaolo aventi ad oggetto anatocismo ed usura e che pertanto non sussisteva la qualità di creditrice in capo alla ricorrente né sussistevano i presupposti per l’accoglimento della revocatoria. Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. , accolse la domanda dichiarando inefficaci i due atti nei confronti della banca creditrice. A seguito di appello dei soccombenti e di costituzione in giudizio della banca, la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 503 del 15/4/2022, ha rigettato il gravame, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoria, e dunque il credito della banca nei confronti delle due società e dei fideiussori, potendo a tal fine valere una nozione lata di credito, l’eventus damni ricorrente anche qualora l’atto dispositivo abbia determinato una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito e la scientia damni, ovvero la conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo abbia arrecato al creditore.
Avverso la sentenza Giuliano Alessandrini e Paola Sorbatti, Stefania Alessandrini e Renato Neri propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste Organa SPV srl, società veicolo di cartolarizzazione, cessionaria dei crediti di Intesa Sanpaolo SpA, come rappresentatada Intrum Italy SpA, con controricorso. Considerato che: con il primo motivo – violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2901 co. 1 c.c. (in relazione alla scientia fraudis e all’eventus damni)-i ricorrenti lamentano che la corte territoriale abbia omesso di considerare l’insussistenza di tutti i presupposti per la revocatoria, a cominciare dall’assenza di un valido rapporto di credito della banca, sussistendo piuttosto plurime ragioni di credito degli Alessandrini nei confronti della banca, ancorché sub iudice; in secondo luogo si dolgono che la corte abbia ritenuto sufficiente,ad integrare la scientia damni, l a mera consapevolezza del pregiudizio nei confronti del creditoree non anche la piena conoscenza del medesimo.
Inoltre la corte del merito non avrebbe considerato che la società Rata, debitrice principale di Intesa Sanpaolo, non aveva cessato la propria attività, ma, a seguito della perdita della pluralità dei soci, aveva continuato la stessa attività in forma di ditta individualeed aveva la titolarità di beni atti a soddisfare la garanzia patrimoniale del credito.Con il secondo motivo di ricorso - violazione, omessa e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 dell’art. 702 ter co. 3 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. –i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia illegittimamente disatteso le richieste istruttorie con le quali i fideiussori intendevano dimostrare l’esistenza di altre garanzie.
Imotivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risulta no formulat i in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultando debitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti posti a fondamento delle mosse censure. In particolare, i ricorrenti si limitano a d apoditticamente fare riferimentoalla sussistenza di crediti dei fideiussori nei confronti della banca, e dell’essere detti crediti oggetto di pretesi accertamenti giudiziali ma non ne riporta no il contenuto né indicano gli atti processuali nei quali, detti distinti accertamenti giudiziali,né forniscono puntuali indicazioni ai fini della loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso questa Corte, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità(Cass., S.U., n. 34469 del 27/12/2019).
Va per altro verso posto in rilievo che, al di là della formale intestazione dei motivi, i ricorrenti richiedono in sostanza a questa Corte una inammissibile rivalutazione degli elementi processuali e probatori del giudizio di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi in sede di legittimità.Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 2° motivo, che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso ove come nella specie non risulti illustrata la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione(Cass., 3, n. 30810 del 6/11/2023;
Cass., 6-1 n. 16214 del 17/6/2019; Cass., 3, n. 18285 del 25/6/2021). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Va altresì disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento, in favore della parte controricorrente:delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge: della somma di euro 7.000,00, ex art. 96, 3° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello ste