Decreto — n. 12364/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12364/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12306/2024 R.G. proposto da : DEVETERIS MARIA, DI GIOSAFATTE ROSANNA, FABRIZIO ANTONIETTA, FABBRI ALESSANDRA, FANELLI LIVIO, FISOGNI MARIA, GRANITI FRANCESCO, GARAU DARIO, GUIDI MILENA, IARUSSI ENRICO, IARUSSI CECILIA, GUIDOBONI CARLO ALBERTO, GUZZO GUGLIELMO, LUCIERI TOMMASO, LISPI LUDOVICO, LANZONI REMO, LUCIERI MARIANGELA, MARCHETTI SANDRA, MARAGNO MARGHERITA GIULIANA, PETTI MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI N. 55 , presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z)che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7500/2023depositata il 22/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così