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Ordinanza — n. 12231/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses liability claim for pool slide injury due to plaintiff's anomalous behavior breaking causality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12231/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the plaintiff's damages claim. The plaintiff alleged injuries from a sudden water flow on a pool slide, but the appellate court found the accident resulted from the plaintiff's own anomalous behavior and lack of caution. Consequently, the court ruled that the plaintiff's conduct interrupted the causal chain linking the hotel's facility to the injuries.

Regesto Legislator

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Art. 2051 c.c.; The plaintiff's anomalous behavior and failure to exercise due care in using a facility interrupts the causal chain, precluding liability for the custodian when the event is not attributable to the thing itself.

Parole chiave

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Art. 2051 c.c. anomalous behavior interruption of causality pool slide injury custodian liability inadmissible appeal burden of proof responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Art. 1227 c.c.
Art. 2043 c.c.
e 116 c.p.c., il primo di essi fa riferimento anche all’art. 2043 c.c.
Art. 2051 c.c.
La Corte territoriale ha escluso, in applicazione corretta dell’art. 2051 c.c., che le lesioni riportate dal de Marianis possano essere ascritte a un malfunzionamento dello scivolo e le imputa alla sostanziale perdita dell’iniziale posizione avvenuta accidentalmente, ossia per causa R.g.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
e 2 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 2 della Costituzione
e 116 c.p.c., il primo di essi fa riferimento anche all’art. 2043 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a
artt. 116 c.p
I) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1227, 2043 e 2051 c.c.
art. 2043 c.c
e 116 c.p.c., il primo di essi fa riferimento anche all’art. 2043 c.c.
art. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 12/10/2017
minimo costituzionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv.
Cass. n. 33129 del 18/12/2024
Cass. n. 12760 del 09/05/2024
673169 – 01 per un’ipotesi di causa rimasta incognita e per un’ipotesi di mancata allegazione specifica della riferibilità dell’evento alla cosa in custodia si veda Cass. n. 12760 del 09/05/2024 Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16685/2022 R.G. proposto da : DE MARIANIS FRANCESCO, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MEDINA FRANCESCO (MDNFNC61T06Z133S), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro AGRI HOTEL DEI PANZANARI, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FANCIULLO DONATO (FNCDNT68C08D761Q), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di LECCE n. 423/2022depositata il 04/04/2022.

R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/03/2025,dal Consigliere relatore Cristiano V alle . FATTI DI CAUSA Francesco De Mariani si recò, nelle prime ore del pomeriggio del 26/08/2013, insieme alla figlia Annalisa, e ad altri amici, tra cui la sua compagna Alessandra Caracuta e il padre di questa, Antonio, e a Chiara Lomonaco, amica della figlia, presso l’Agri Hotel Panzanari e ivi utilizzò lo scivolo per scivolare, appunto, nella piscina. Nel fare ciò riportò lesioni a causa dell’asserito improvviso aumento del flusso d’acqua immessa sullo scivolo, che provocò la perdita della sua posizione iniziale e comportò lo scontro con i bordi dello scivolo, con le dette conseguenti lesioni.

De Marianis convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce l’Agri Hotel, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. L’Agri Hotel si costituì in giudizio e resistette alla domanda. Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione dei testi e consulenza medico legale di ufficio, condannò l’Hotel al risarcimento dei danni liquidati in oltre novemila euro (€ 9.976,00), oltre interessi. L’Agri Hotel propose appello. Francesco De Marianis resistette all’impugnazione. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 423 del 4/04/2022, ha accolto l’appello e rigettato la domanda proposta in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a quattro motivi, Francesco De Marianis. L’Agri Hotel dei Panzanari risponde con controricorso. Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 10/03/2025 alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore: C. Valle il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorsosono i seguenti.

I) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1227, 2043 e 2051 c.c. e 2 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il motivo, sulla base del richiamo a una pronuncia di legittimità,censura il ragionamento decisorio della Corte d’appello affermando che la stessa ha effettuato un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta. II) omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il motivo si incentra sulla mancata corretta individuazione della posizione di un testimone, poiché la stessa Corte d’appello riconosce che alcuni testi non avevano una completa visione della posizione di partenza del De Marianis e quindi di sua figlia, che gli stava alle spalle.

III) nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c. Il motivo contesta la mancanza della motivazione sulla ricostruzione in fatto della dinamica dell’evento. IV) violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1227 e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per errata ricostruzione in fatto dell’evento, come già prospettato nel primo motivo. Il primo motivo e il quarto motivo del ricorso concernono entrambi gli artt. 1227 e 2051 c.c. e 116 c.p.c., il primo di essi fa riferimento anche all’art. 2043 c.c. ma i punti di contatto tra i due detti motivi ne consentono lo scrutinio congiunto, anche in considerazione dell’esclusione della riconducibilità dell’evento all’ambito della norma generale sull’illecito civile operata dai giudici di merito con statuizione non oggetto di impugnazione , cosicché il R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore:

C. Valle campo delle censure è ristretto a quelle mosse con riferimento l’art.2051 c.c. Entrambi i detti motivi contestano l’apprezzamento complessivo del materiale probatorio e si appoggiano a una sentenza di questa Corte (si tratta della s entenza n. 16502 del 5/07/2017) , e sostengono che alla stregua della detta pronuncia è consentito il controllo sul ragionamento probatoriodel giudice di merito. I due motivi sono inammissibili: essi si limitano a richiedere un diverso apprezzamento delle prove testimoniali, che sono state ritenute inattendibili, con motivazione ampia, logica e coerente, dalla Corte territoriale.

Il richiamo alla singola pronuncia indicata di questa Corte è del tutto fuorviante poiché detta sentenza, ove letta per intero, si limita a ribadire affermazioni costanti nella giurisprudenza della Corte di cassazione e riguarda un caso concreto nel quale non era in gioco la valutazione di attendibilità dei testi bensì dei documenti, posto che nella detta sentenza si tratta del giudizio inferenziale errato fatto dai giudici in ordine all’individuazione, su base documentale (ossia dei referti medici) del giorno di inizio della decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c. In ogni caso la sentenza richiamata dalla difesa del De Marianis afferma quanto segue: nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore:

C. Valle entro cui è stata sussunta la fattispecie. Come è agevole rilevare la sentenza corrisponde al limite del sindacato sulla motivazione tracciato sin dall’anno 2014 dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 del 7/07/20014 e successivamente costantemente ribadito: Cass. n. 21257 del 08/10/2014 Rv. 632914-01; Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 –01). Il secondo motivo riguarda l’omessa considerazione della posizione della teste Annalisa De Marianis, che il ricorrente afferma essersi trovata con lui alla cima dello scivolo, prima che lui iniziasse la discesa.

Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha ampiamente preso in esame la circostanza e semplicemente non ha ritenuto credibile che la teste, figlia del ricorrente, si trovasse in quella posizione, evidenziando le contraddizioni tra i vari testi addotti dallo stesso De Marianis. Il sindacato che viene chiesto, a mezzo della proposizione del detto motivo a questa Corte è un sindacato di merito sulla motivazione, ossia prospetta vizio di motivazione omessa, insufficiente contraddittoria, alla stregua della formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. antecedente alle modifiche dell’anno 2012, mentre, viceversa, la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato per quale ragione la figlia del De Marianis non poteva essere ritenuta credibile e la critica prospettata è meramente assertiva.

Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente. Esso è inammissibile, in quanto la sentenza d’appello ha, come già scritto, motivazione logica e congruente e comunque notevolmente al di sopra del cd. minimo costituzionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828 - 01) . La Corte territoriale ha escluso, in applicazione corretta dell’art. 2051 c.c., che le lesioni riportate dal de Marianis possano essere ascritte a un malfunzionamento dello scivolo e le imputa alla sostanziale perdita dell’iniziale posizione avvenuta accidentalmente, ossia per causa R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore:

C. Valle non imputabile alla struttura e quindi al custode, da parte del De Marianis, che non aveva preso le opportune cautele nell’utilizzazione dello scivolo, ponendo in essere in tal modo un comportamento anomalo, di per se’ idoneo a interrompere la sequenza causale ascritta alla struttura utilizzata ossia alla cosa, così come affermato dall’oramai stabile giurisprudenza di legittimità (si veda, in tema, Cass. n. 33129 del 18/12/2024 Rv. 673169 – 01 per un’ipotesi di causa rimasta incognita e per un’ipotesi di mancata allegazione specifica della riferibilità dell’evento alla cosa in custodia si veda Cass. n. 12760 del 09/05/2024 Rv. 670936 - 01).

Giova, peraltro, evidenziare che il giudice dell’appello territoriale ha,con un argomento decisorio che non è stato in alcun modo oggetto di impugnazione, afferm ato che non risultavano anomalie nel funzionamento della struttura, ossia un getto d’acqua anomalo e improvviso, nel corso della stessa giornata in cui era stata utilizzata dal De Marianis e tantomeno in altre occasioni dell’estate dell’anno 2013, precedenti a quella in oggetto. Il ricorso, in conclusione, è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del De Marianis e tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata sono liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo.

La decisione di inammissibilità del ricorso comporta, infine, che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. R.g. 16685 del 2022 Ad. 10/03/2025; estensore: C. Valle Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del co mpet ente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a