Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Bedetta and Diomedi, challenged a lower court judgment against Società Helvetia and Claudia De Santis but remained silent after the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the appeal and order the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20808/2024 R.G. proposto da : BEDETTA GIUSEPPE, DIOMEDI ORNELLA, elettivamente domiciliati in PORTO SAN GIORGIO, VIA G. BRUNO, 90, presso lo studio dell’avvocato ORENA STEFANO (RNOSFN71M29A271R) avvstefanoorena@puntopec.it, che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SOCIETÀ HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI ? S.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GERMANICO N. 12, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO (DLRFNC51R31H501U) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUNTA CARMELO (GNTCML48P05C351Q) -controricorrente- nonchécontro DE SANTIS CLAUDIA -intimata- avverso SENTENZA d el TRIBUNALE di FERMO n.144/2024 depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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