Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Preite Filippo, challenged a first-instance judgment against UnipolSai and Di Paola Giuseppe Andrea, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12082/2024 R.G. proposto da : PREITE FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA PARAGUAY, 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI ANDREA (RZZNDR80B25H501R), rappresentato e difeso dall'avvocato URSO MARCELLO (RSUMCL63S15G136I) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in BENEVENTO, VIA G. PASQUALI 31, presso lo studio dell’avvocato SORGENTE ELENA (SRGLNE64D65A783A) avvelenasorgente@puntopec.it, chela rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro DI PAOLA GIUSEPPEANDREA, ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BENEVENTO n.427/2024 depositata il 29/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.