Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Anna Pompei, opposed the lower court's judgment against the insurer, Vittoria Assicurazioni Spa, but remained silent regarding the settlement offer. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19583/2024 R.G. proposto da : POMPEI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ANTONIO BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato COPPOLA DANIELA (CPPDNL77E46L259V) che larappresenta e difende -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FARNESE N. 105, presso lo studio dell’avvocato HAZAN MAURIZIO (HZNMRZ63M19F205G) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RODOLFI MARCO (RDLMRC68L11F205K), MARTINI FILIPPO (MRTFPP64C12F205V) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3960/2024depositata il 04/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso