Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Turin Court of Appeal's judgment extinguished. Zurich Insurance Europe AG failed to respond to a settlement proposal submitted by INPS within the mandatory 40-day period. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for Zurich to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16812/2024 R.G. proposto da : ZURICH INSURANCE EUROPE AG, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R), PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) -controricorrente- nonchécontro TOLDO ROBERTO, VUILLERMOZ ROBERTO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.414/2024depositata il 06/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così