Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The applicant, Benedettini, had filed a recourse against a second-instance judgment involving insurance company Generali Italia and an intimato, Alessandro Caneschi. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16669/2024 R.G. proposto da : BENEDETTINI CHIARA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA CAIROLI 9, presso lo studio dell’avvocato GORINI SILVIA (GRNSLV76E44L736E) avv.silviagorini@ordineavvocatibopec.it , che larappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MONTE ZEBIO N. 28, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLBGPP62D06H501V), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CANESCHI ALESSANDRO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.688/2024depositata il 05/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così