Decreto — n. 12166/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24968/2024 R.G. proposto da : PAVONE LUANA, PAVONE GIUSEPPE, PAVONE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MAENZA ANGELA (MNZNGL85P55E536R) rappresentati e difesi dall'avvocato IMPELLIZZERI FRANCESCO (MPLFNC61B28Z614V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.168/2024depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12166/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24968/2024 R.G. proposto da : PAVONE LUANA, PAVONE GIUSEPPE, PAVONE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MAENZA ANGELA (MNZNGL85P55E536R) rappresentati e difesi dall'avvocato IMPELLIZZERI FRANCESCO (MPLFNC61B28Z614V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.168/2024depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER.