Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 12166/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12166/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24968/2024 R.G. proposto da : PAVONE LUANA, PAVONE GIUSEPPE, PAVONE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MAENZA ANGELA (MNZNGL85P55E536R) rappresentati e difesi dall'avvocato IMPELLIZZERI FRANCESCO (MPLFNC61B28Z614V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.168/2024depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12166/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER.

Parole chiave

Generato dall'IA
comunicazione fiscale procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta addebito di tasse riscossione di tasse rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24968/2024 R.G. proposto da : PAVONE LUANA, PAVONE GIUSEPPE, PAVONE FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MAENZA ANGELA (MNZNGL85P55E536R) rappresentati e difesi dall'avvocato IMPELLIZZERI FRANCESCO (MPLFNC61B28Z614V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.168/2024depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ADER, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –ADER.