Court dismisses appeal on liability but awards interest and costs to the Ministry of Defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Defense's claim regarding litigation costs but allowed the plaintiff's requests for interest and appellate expenses. Although the Ministry had previously won the first instance, the plaintiff had already received a full settlement in 2002, extinguishing his claim for further interest on the 2018 judgment. Consequently, the Ministry was ordered to pay interest on the difference between the settlement and the judgment amount, while the plaintiff was held liable for half of the technical expert fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1230 c.c.; Art. 1231 c.c.: Where a plaintiff receives a full satisfaction payment before a judgment is rendered, the claim for interest on that judgment is extinguished, and the defendant is entitled to interest on the difference between the settlement and the final judgment amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3203/24proposto da: -) Ministero della Difesa, Frosini Costantino, Frosini Riccardo, Macchi Francoe Petronio Giovanni , tutti domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) Aboaf Umberto; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 2 2 novembre 2023 n. 7510; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1.
Nel 2012 Umberto Aboaf convenne dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata per le imprese, il Ministero della Difesa ed i dipendenti di quest’ultimo Lanfranco Frosini, Franco Macchi e Giovanni Petronio , esponendo che: -) il 25.1996 mentre percorreva una strada del Comune di Ronciglione (VT), inalò gas fosgene e ne rimase intossicato; -) il gas proveniva dal vicino stabilimento militare; qui, durante operazioni di inertizzazione di bombole di gas fosgene, si verificò una fuoriuscita del gas; Oggetto: spese di lite - soccombenza - nozione - danno da fatto illecito risultato già risarcito prima ancora dell’inizio del processo -conseguenze.
N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 -) Lanfranco Frosini, Franco Macchi e Giovanni Petronio erano coloro che avrebbero dovuto assicurare lo sgombero delle aree circostanti lo stabilimento durante le suddette operazioni, e che non vi provvidero; -) le tre persone suddette, rinviatea giudizio, erano stat e condannat e dal Tribunale di Viterbo nel 2002, ma prosciolte per prescrizione nel 2004, con sentenzadivenuta definitiva. Chiese pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
2. Si costituirono tutti i convenuti, chiedendoil rigetto della domanda.
3. Con sentenza n. 24800/18 il Tribunale di Roma accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno, quantificato in euro 6.060. Il Tribunale ritenne che le condizioni di salute dell’attore solo in parte fossero conseguenza dell’inalazione del gas. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
4. La Corte d’appello di Roma con sentenza 22.11.2023 n. 7510 - per quanto qui rileva - accolse l’appello in punto di quantum debeatur , ma confermò la statuizione di sussistenza della responsabilità del Ministero e dei suoi dipendenti. La Corte d’appello ritenne che la sussistenza di un valido nesso di causa tra la inalazione di fosgene e il danno alla salute lamentato dell’attore dovesse desumersi: -) delle deposizioni raccolte nel procedimento penale; -) dalla cartella clinicaredatto dai sanitari dell’ospedale, dove l’attore fu ricoverato nell’immediatezza del fatto; -) dalle tre e diverse perizie svolte sui fatti: una nel corso delle indagini preliminari, l’altro nel corso del dibattimento penale, la terza nel corso del giudizio civile di primo grado.
N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per c assazione con ricorso unitario dal Ministero della difesa e da Franco Macchi, Giovanni Petronio , Riccardo Frosini e Costantino Frosini (questi ultimi quali eredi di Lanfranco Frosini), con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria . Umberto Aboaf non si è difeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è denunciata la violazione dell’articolo 2697 c.c.. Deducono i ricorrenti che le prove raccolte nel corso del giudizio non erano sufficienti per ritenere la sussistenza di un valido nesso causale tra il modesto danno alla salute lamentato dall’attore e l’inalazione di fosgene.
Deducono che le operazioni di inertizzazione delle bombole di gas non produssero alcun effetto negativo sulle persone che le eseguirono,e che la consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel primo grado del giudizio civile aveva ritenuto solo “possibile”, ma non certa,l’esistenza del suddetto nesso di causa. 1.1. Il motivo è inammissibile perché investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
2. Colsecondo motivo è denunciato il vizio di omessa pronuncia. I ricorrenti espongono che in sede penale le tre persone fisiche imputate del reato di lesioni colpose erano statecondannate a pagare ad Umberto Aboaf una provvisionale di euro 10.000. Tuttavia all’esito del giudizio civile il danno patito da Umberto Aboaf fu quantificato in neuro 6.060. La sentenza impugnata, accogliendo il motivo di appello proposto sul punto dall’amministrazione, aveva compensato il credito risarcitorio vantato dal danneggiato co l credito restitu torio vantato d a ll’amministrazione, e condannato il primo a pagare alla seconda la differenza.
Tuttavia, proseguono i ricorrenti, la C orte d’appello ha trascurato di provvedere sulla domanda di condanna di Umberto Aboaf al pagamento degli interessi sulle somme dovute a titolo di indebito. N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 2.1. Il motivo è manifestamente fondato. L’obbligazione restitutoria è un’obbligazione di val uta ; ess a produce interessi ope legisdal momento in cui è liquida ed esigibile ex articolo 1283 c.c.. La difesa erariale aveva espressamente formulato la domanda di condanna di Umberto Aboaf al pagamento degli interessi sulla somma che doveva restituire (p. 13 dell’atto d’appello), domanda sulla quale la Corte d’appello non ha provveduto.
3. Col terzo motivo i ricorrenti deducono che gli interessi sul debito restitutorio scaturente dalla riforma in appello della sentenza di primo grado sono dovuti a prescindere da una domanda di parte. 3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
4. Va esaminato ora il quinto motivo, pregiudiziale rispetto al quarto. Con tale motivo (p.
16) i ricorrenti deducono che erroneamente la C orte d’appello ha posto le spese del doppio grado a loro carico nella misura di due terzi. Sostengono i ricorrenti che le spese si sarebbero dovute porre a carico di Umberto Aboaf, in quanto “sostanzialmente soccombente”, o almeno si sarebbero dovute compensare per l’intero. Osservano, a sostegno di tali allegazioni, che il giudice civile accolse la domanda nella misura di euro 6.060, a fronte di una richiesta di euro 200.000; che in appello era stata accolta la “domanda riconvenzionale” (così qualificata dagli odierni ricorrenti) della difesa erariale; che Umberto Aboaf si era reso ir reperibile, sottraendosi all’obbligo di restituire la provvisionale ricevuta in sede penale. 4.1.
Il motivo è fondato. N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 Il giudizio di appello si concluse con una condanna di Umberto Aboaf a restituire all’amministrazione della difesa l’eccedenza ricevuta rispetto al credito risarcitorio effettivo. La pronuncia di una sentenza di condanna a carico dell’originario attore impediva di considerare l’amministrazione della difesa “soccombente” per i fini di cui all’articolo 91 c.p.c.. Tale normaè stata pertanto violata, per avere la C orte d’appello posto le spese di lite a carico della parte vittoriosa non solo nel grado, ma anche considerando l’esito complessivo della lite.
Infatti al momento in cui Umberto Aboaf introdusse il giudizio civile egli aveva già ricevuto dal debitore il pagamento di una somma di denaro eccedente l’importo del danno risultato effettivamente dovuto.
5. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello ha riformato in pejusper loro la regolazione delle spese compiuta dal giudice di primo grado (che le aveva compensate per intero) in assenza di un appello incidentale di Umberto Aboaf. 5.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del quintomotivo di ricorso.
6. Col sesto motivo la sentenza di appello è impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame inteso a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico dei convenuti. 6.1. Il motivo è fondato. Per quanto detto, al l’esito del doppio grado di giudizio è emerso che l’attore, al momento in cui introdusse la lite, era già stato integralmente risarcito. Di conseguenza la sua domanda di risarcimento è stata nella sostanza rigettata, con la conseguenza che l’amministrazione della difesa si sarebbe dovuta ritenere parte vittoriosa, e non poteva essere condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese di consulenza.
N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 7. La ritenutafondatezza del motivo non impone di cassare con rinvio alla sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, provvedendocome segue. Per quanto attiene la domanda di interessi, i princìpi di diritto da applicare sono i seguenti:
a) chi ha pagato una somma in esecuzione di un titolo giudiziale, poi riformato, ha diritto agli interessi sul credito restitutorio dalla data del pagamento e non dalla data della sentenza di riforma della condanna al pagamento (Cass. Sez. 1, 09/03/2001, n. 3460);
b) il creditore che, prima dell’introduzione del giudizio abbia ricevuto un pagamento satisfattivo del capitale e degli interessi, non ha diritto ad ulteriori interessi essendo il suo credito ormai estinto ( Cass. Sez. 1, 07/05/2019, n. 12016). 7.1. Nel caso di specie il credito di Umberto Aboaf, sorto nel 1996 ma liquidato nel 2019, fu monetizzato dal Tribunale nella somma di euro 6.060 comprensiva degli interessi compensatividi mora. Nel 2002 tuttavia Umberto Aboaf aveva già incassato la somma di euro 10.000 dal Ministero della Difesa. Dalla data di tale pagamento pertanto il credito risarcitorio si è estinto e non ha più prodotto interessi. Spettano dunque al Ministero della Difesa gli interessi al saggio legale sulla somma di euro 3.940 (ovvero euro 10.000-6.060) con decorrenza della data del pagamento.
8. Per quanto attiene le spese di lite, la decisione nel merito impone di provvedere sulle spese del doppio grado. A tal fine le spese del primo grado di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti. Ne consegue che Umberto Aboaf è tenuto a rifondere al Ministero della Difesa la metà delle spese della consulenza tecnica d’ufficio. 8.1. Le spese del giudizio di appello e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in: N.R.G.: 3203/24 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 -euro 3.500 per il giudizio di appello; -euro 2.000 per il giudizio di legittimità. P.Q.M la Corte di cassazione: -) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; -) accoglie il secondo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; -) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, così provvede:
a) condanna Umberto Aboaf al pagamento in favore del Ministero della Difesa degli interessi al saggio legale sulla somma di euro 3.940, con decorrenza dalla data in cui ricevette il pagamento della provvisionale di euro 10.000;
b) compensa le spese del primo grado di giudizio, e condanna per l’effetto Umberto Aboaf a rifondere al Ministero della Difesa la metà delle spese di consulenza tecnica d’ufficio; (c) condanna Umberto Aboafalla rifusione in favore di Ministero della Difesa delle spese del giudizio di appello , che si liquidano nella somma di euro 3.500, oltre spese prenotate a debito; (c) condanna Umberto Aboafalla rifusione in favore di Ministero della Difesadelle spese del presente giudizio di legittimità , che s