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Ordinanza — n. 12111/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to lack of clear factual exposition and reasoned criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12111/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Di Sangiuliano manifestly inadmissible for failing to meet statutory requirements. The court found the petition lacked essential facts, a clear description of the challenged judgment, and any reasoned criticism of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation costs and a fine under Article 96 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 3 c.p.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: A cassation appeal is manifestly inadmissible if it lacks the exposition of salient facts, a clear description of the challenged judgment, and reasoned criticism, imposing liability for costs and a fine on the appellant.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal lack of factual exposition reasoned criticism requirement litigation costs liability Article 96 Code of Civil Procedure motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 3 c.p.c.
Esso infatti è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Oggetto: ricorso oscuro - inammissibilità -conseguenze -condanna ex art. 96 c.p.c.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 96 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Oggetto: ricorso oscuro - inammissibilità -conseguenze -condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 366 c.p
L’incolmabile iato tra i contenuti del ricorso e i requisiti di contenuto- forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., rendendo palese - quanto meno - una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, impone la condanna del ricorrente ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023
Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023;Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9. 2021
16089 del 7.6.2023;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9. 2021 ; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021
2021 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020
6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5. 2020
24697 del 5.11.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5. 2020 ; Sez.
Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020
2020 ; Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020).
Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487
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Testo completo

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26575/22proposto da: -) Di Sangiuliano Francesco, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Angelo Cavaliere ; -ricorrente - contro -) Areni Raffaele , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Daniela Armida Fiore ; -controricorrente - nonché -) Italiana Assicurazioni s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 23 marzo 2022 n. 1931 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Francesco Di Sangiuliano ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 23.3.2022 n. 1931. Null’altro è possibile riferire sui fatti di causa, a causa della insuperabile oscurità e confusività del ricorso.

2. Raffaele Areni ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Oggetto: ricorso oscuro - inammissibilità -conseguenze -condanna ex art. 96 c.p.c. N.R.G.: 26575/22 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 1. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Esso infatti è privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio (imposta a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 3 c.p.c.); di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata; di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima.

2. Il ricorso, in secondo luogo:

a) tace circostanze rilevanti, quali le ragioni poste a fondamento della citazione in primo grado e quelle poste a fondamento dell’appello;

b) contiene riferimenti a fatti o circostanze introdotti nella narrazione, ma inesplicati;

c) contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

3. Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma: e coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9. 2021 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5. 2020 ; Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020). E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum, l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così N.R.G.: 26575/22 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v.

Nygren , 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 4.1. L’incolmabile iato tra i contenuti del ricorso e i requisiti di contenuto- forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., rendendo palese - quanto meno - una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione, impone la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. L’importo di tale condanna può stimarsi in misura pari a quello delle spese di lite. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Francesco Di Sangiuliano alla rifusione in favore di Raffaele Arenidelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 8.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Francesco Di Sangiuliano al pagamento in favore di Raffaele Arenidella somma di euro 8.800 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione