Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Marcotullio Maurizio, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Saporito Gaetano, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23970/2024 R.G. proposto da : MARCOTULLIO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini, 123, presso lo studio dell’avvocato MADONIA PIETRO (MDNPTR68A13F377Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro SAPORITO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI RODODENDRI N. 11, presso lo studio dell’avvocato GUIDONI FEDERICO (GDNFRC72P06H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro VECCHI CRISTINA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2453/2024 depositata il 04/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente SAPORITO GAETANO, seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente SAPORITO GAETANO, con distrazione in favore del difensore dichiaratosiantistatario.