Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day submission deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Giuseppe D'Amico, challenged a Second Instance judgment against Generali Italia and three other parties but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16089/2024 R.G. proposto da : D'AMICO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CARROZZE N. 3, presso lo studio dell’avvocato CIOFFI LUIGI MARIA (CFFLMR70H22H703L), che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO (SCLGTN57H18I745U) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro NAPOLI PATRIZIA, NAPOLI PAOLA, NAPOLI MARIA ROSARIA, TUA ASSICURAZIONI SPA -intimate- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1512/2023depositata il 29/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deci