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Decreto — n. 12104/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on proposed settlement; appellant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 12104/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Dr. Orlando Fabio Massimo, did not request a decision on the proposal, while the respondent, Azienda USL Toscana Centro, sought cost allocation. The court ruled that silence constitutes a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant regarding a proposed settlement within the forty-day period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings costs allocation Cassation appeal anticipi delle spese spese di esecuzione arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
Art. 372 c.p.c.
Art. 373 c.p.c.
372 c.p.c.; ritenuto che occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (v.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
art. 372 c.p
art. 373 c.p
372 c.p.c.; ritenuto che occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6792/24
Cass. 29567/24
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2343/2024 R.G. proposto da : DROVANDI RINA,elettivamente domiciliata in Roma, alla via Carlo Poma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO erappresentata e difesa dall’avvocato USAI FRANCESCO, con domicilio digitaleex lege -ricorrente- contro AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale 43, presso lo studio dell’avvocato TRAVIA NICCOLO' e rappresentat a e difes a dall'avvocato GRIGNOLIO FRANCESCO, con domicilio digitaleex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2379/2023 depositata il 23/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione; rilevato che in data 18.10.2024 la parte controricorrente ha depositato “istanza liquidazione spese e deposito documenti ex art.372 c.p.c.”, chiedendo anche la liquidazione delle spese inerenti al giudizio cautelare, tenutosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze, e depositando all’uopo idonea documentazione, nel rispetto del novellato art. 372 c.p.c.; ritenuto che occorre provvedere in questa sede anche sulle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. (v.

Cass. 6792/24 e 29567/24), che, come quelle inerenti strettamente a questo giudizio di legittimità, vanno liquidate come in dispositivo, evidenziandosi che nulla è stato chiesto nelle note spese depositate a titolo di esborsie che si è tenuto conto dei valori della causa indicati dalla parte controricorrente in tali note, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in euro 2.608,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5