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Decreto — n. 12102/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 12102/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The material facts show the appellant submitted a proposal for judgment but remained silent for the required duration while the opposing party waited. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and imposing costs on the appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal litigation costs allocation validità dell'esecuzione liquidazione degli onorari difensivi estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16957/2024 R.G. proposto da : AMATURO ROSSELLA, GIROTTO MONICA, CAPPONI GIACOMO, CIPOLLINI RAMACCI FRANCESCO, ARAGONA SALVATORE EMANUELE, ANTONUCCIO GUGLIELMO DANTE, LAVAGNA FULVIO, LIPARTITI TOMMASO, LITOMARGA ROBERTO, MARTINI GIULIANA, PATERNO' FILIPPO, TASSARA ELISABETTA, LODO NERIO, RIZZI ANNA, SPEZIANI FABRIZIO, VESCIO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.271/2024 depositata il 15/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.

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