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Ordinanza — n. 11877/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court for nullity due to failure to notify hearing order, violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11877/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the Court of Appeal's judgment, declaring it null due to procedural violations. The appellant argued that the lower court failed to notify her lawyer of the hearing order, preventing her from exercising her defense rights. The court ruled that such failure automatically violates the principle of contradiction and nullifies the sentence without requiring proof of concrete prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 190 c.p.c.; Art. 24 Cost.: The failure to notify a party of the hearing order fixing terms and conclusions automatically violates the principle of contradiction, rendering the judgment null without the need to demonstrate concrete prejudice to the right of defense.

Parole chiave

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nullity of judgment principle of contradiction notification of hearing right of defense procedural violation Cassation review art 190 cpc fondazione di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 190 c.p.c.
Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in caso di violazione dell’art. 190 c.p.c.
Art. 24 Cost.
e dell’art. 24 Cost, per aver la Corte d’appello affermato che la mancata comunicazione dell’ordinanza, emessa fuori udienza, di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in cui sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art.
Art. 101 c.p.c.
Art. 134 c.p.c.
Art. 136 c.p.c.
Art. 176 c.p.c.
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
24 Cost (art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
24 Cost (art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., SS.UU., n. 36596/2021
Cass. civ., SS.UU., n. 36596/2021 cit.; Cass.
Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2024, n. 30162
36596/2021 cit.; Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2024, n. 30162; Cass.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067
30162; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067).
Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861
25628 del 14/11/2013, tutte in tema di mancata comunicazione da parte del Cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d’ufficio dell’udienza)” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861).
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 25628 del 14/11/2013
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16796/2021 R.G. proposto da : BARBAGALLO BENEDETTA, elettivamente domiciliata in CATANIA Via Giacomo Leopardi n. 132, presso lo studio dell’avvocato FARACI CARMELO che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro ELROND NPL 2017 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA rappresentata e difes a dall'avvocato MESSINA GAETANO CARLO; -controricorrente- nonchè contro MARATHON SPV SRL, HOIST ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato MONTEROSSO TITO ; -controricorrenti- nonchè contro CREDITO VALTELLINESE SPA, BANCO BPM SPA; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 711/2021depositata il 31/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Il Banco Popolare Società Cooperativa a.r.l. ha convenuto in giudizio i signori Salvatore Raciti e Benedetta Barbagallo, chiedendo di dichiarare inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con rogito, registrato a Catania il 31 agosto 2012. Secondo l’Istituto di Credito, l’atto è stato posto in essere in frode ai creditori, in violazione dell’art. 2901 c.c., avendo avuto l’effetto di sottrarre ai creditori tutti i beni di proprietà dei convenuti.

A sostegno della domanda, la banca ha evidenziato di essere creditrice della Raciti Group S.r.l. e dei fideiussori Mario e Salvatore Raciti e Benedetta Barbagallo, per un importo complessivo di € 347.047,36, derivante da un rapporto di conto corrente chiuso il 14 dicembre 2012. Per tale somma, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 3000/2013 del 10 ottobre 2013. I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza dell’azione e chiedendone il rigetto, sostenendo che: non sussistevano i presupposti per la revocatoria, in particolare l’eventus damni e il consilium fraudis ; la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta oltre un anno prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo, peraltro oggetto di opposizione, e quindi non poteva ritenersi finalizzata a pregiudicare i diritti della banca.

Nel corso del giudizio sono intervenuti altri soggetti creditori in particolare: il Credito Siciliano, che ha proposto intervento ex art.105 c.p.c. all’udienza del 4 marzo 2014; la Elrond NPL 2017 S.r.l., cessionaria del Credito Siciliano, intervenuta all’udienza del 22 febbraio 2019, chiedendo di dichiarare inefficace anche nei suoi confronti l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Tale richiesta si fondava sulla sua qualità di creditrice dei convenuti per € 307.219,78, quale saldo debitore di un rapporto di conto corrente derivante dalla fideiussione concessa a Raciti Group S.r.l..

Con sentenza n. 4610/2019 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa, dell’intervenuto Credito Siciliano, nonché dei cessionari Marte SPV s.r.l. ed Elrond NPL 2017 S.r.l., l’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale stipulato.

2. Con sentenza n. 711/20201 del 31 marzo 2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto e confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Salvatore Raciti e Benedetta Barbagallo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resistono con controricorso la società Marathon SPV S.r.l. e la società Hoist Italia S.r.l. , quale mandataria della società Securisation Service s.p.a. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 134, 136, 176 c.p.c., nonché dell’art1. 24 Cost (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).

Sostiene l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata comunicata, al suo difensore, l’udienza di comparizione parti, in cui sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Vizio questo che si sarebbe riverberato sul mancato deposito degli scritti conclusivi. In particolare, l’erroneità discenderebbe dall’aver ritenuto non sufficiente denunciare l’error in procedendo, ma necessario indicare l’effettivo pregiudizio subito. 5.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati .

Lo svolgimento del procedimento, così come illustrato con sufficiente specificità dalla ricorrente risulta essersi svolto non conformemente al dettato normativo, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che come più volte ribadito in sede di legittimità deve contraddistinguere la dialettica processuale in senso verticale (parti-giudice) e orizzontale (tra le parti). In proposito, come recentemente posto in rilievo dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione del contraddittorio e l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere compiutamente il diritto di difesa comporta, di per sé, la nullità della sentenza, in quanto “la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (cfr.

Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2021, n. 36596). In un tale contesto, va ribadito che l’omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, essendo tale principio dettato nell’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell’interesse esclusivo delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 19 luglio 2017, n. 17847; nello stesso senso, v. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 9 ottobre 2023, n. 28302;

Cass. civ., Sez. II, Ord., 14 luglio 2023, n. 20262; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 giugno 2022, n. 19843; Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861; Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14015). Si è al riguardo da questa Corte peraltro precisato che ove “ l a nullità afferente la violazione del diritto di difesa si sia verificata nel corso del processo di primo grado, il Giudice di seconde cure, non vertendosi in alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., dovrà trattenere la causa e decidere nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse (cfr.

Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 12/12/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 10666 del 22/07/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 25628 del 14/11/2013, tutte in tema di mancata comunicazione da parte del Cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d’ufficio dell’udienza)” (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861). Orbene, nella specie la situazione determinata si nel giudizio di merito non ha consentito alla Barbagallo di svolgere le proprie difese, in quanto nella fase decisionale del primo grado di giudizio non essendo stata comunicata da parte della cancelleria al suo difensore l’ordinanza di fissazione dell’udienza, alla quale sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.;in sede di giudizio di gravame , dopo essere stato dalla corte di merito rilevato tale vizio processuale e ravvisata l’insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., tale giudice non ha invero ammesso le parti a svolgere l’attività difensionale ‘impedita’ innanzi al tribunale, né ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse.

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in caso di violazione dell’art. 190 c.p.c. l’emessasentenza è senz’altro nulla per violazione del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta a dimostrare l a lesione del diritto di difesa in concreto subita, la stessarisultando già integrat a dal non essere stata posta in grado di esercitare appieno le facoltà difensive previste dalla legge (v. Cass. civ., SS.UU., n. 36596/2021 cit.; Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2024, n. 30162; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067).

Sulla scorta di tale orientamento può quindi concludersi per la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101, 134, 136, 176 c.p.c. e dell’art. 24 Cost, per aver la Corte d’appello affermato che la mancata comunicazione dell’ordinanza, emessa fuori udienza, di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in cui sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, essendo invece necessario dedurre il pregiudizio concretamente subito. 5.2.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il secondo (con cui la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e il terzo motivo ( con cui la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1421, 1944, 1956, 1957 c.c., nonché dell’art. 2, legge n. 287/1990 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo, nei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Ap