Cassation court remands case for new relator due to recusal of original rapporteur in insurance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role to appoint a replacement rapporteur following the authorized recusal of the original rapporteur. Francesco Fiordelisi appealed an insurance company's rejection of his claim for vehicle damage after a theft attempt, arguing the police report was timely and new facts justified expanding the original complaint. The court did not rule on the substantive legal arguments regarding the police report or the expanded complaint because the procedural defect required a fresh assignment of the rapporteur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When a rapporteur is recused and authorized to abstain, the case must be remanded to a new role to permit the appointment of a substitute rapporteur.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15804/2022 R.G. proposto da : FIORDELISI FRANCESCO, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. DI LORENZO TOMMASO (DLRTMS66L25C514Q) per procura speciale allegata al ricorso, -ricorrente- contro REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA -intimata- Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 171/2022 , depositata il 19/1/2022. FATTI DI CAUSA Francesco Fiordelisi convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Foggia, la Reale Mutua Assicurazioni, per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo corrispondente ai danni riportati dalla propria autovettura a seguito di un tentativo di furto.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite. In grado di appello, il Tribunale di Foggia rigettò l’impugnazione del Fiordalisi, accogliendo, per converso, quella incidentale della compagnia assicuratrice sulle spese, conseguentemente condannando l’appellante al pagamento anche di quelle relative al primo grado di giudizio. Ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, Francesco Fiordelisi (il quale ha pure depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.). È rimasta intimata la Reale Mutua Assicurazioni.
Con provvedimento del 12/12/2024 la Prima Presidente ha accolto l’istanza di autorizzazione all’astensione, avanzata dalla relatrice originariamente designata, Cons. Chiara Graziosi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 c.p., per aver considerato scarsamente probante in ordine al tentativo di furto una querela presentata dopo 20 giorni dall’evento, benché nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dalla citata disposizione. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame - ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
– della circostanza della sopravvenuta conoscenza del tentativo di furto, che indusse il Fiordelisi ad integrare l’originaria querela ( riferita a un atto vandalico) con l’indicazione di una dinamica ( medio tempore appresa dalla testimonianza di un conoscente) compatibile, invece, con il suddetto tentativo (evento, quest’ultimo, coperto dalla polizza assicurativa).
3. Il Collegio, stante l’astensione della relatrice Cons. Chiara Graziosi (autorizzata con provvedimento della Prima Presidente del 12/12/2024), rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la nomina di altro relatore in sostituzione della stessa. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d