Cassation appeal dismissed for procedural defects including missing judgment copy and failure to locate evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible due to the failure to submit an authentic copy of the appealed judgment and the inability to locate specific evidence in the file. The appellant argued for contract validity and asset return, but the court found the arguments based on documents that were neither properly filed nor identified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to deposit an authentic copy of the contested judgment or fails to indicate the location of evidence required for the review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13916/2022R.G. proposto da INNOVATION CONSTRUCTION STRADE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Vito Meltonese e dall’Avv. Pietro Della Casa –ricorrente – contro CURATELA FALLIMENTO MASCHERONI STRADE DI MASCHERONI MARCO PRIMO METELLO NONCHE’ MASCHERONI MARCO PRIMO METELLO IN PROPRIO, ambedue rappresentat i e difesidall’Avv. Paola Pagini e dall’Avv. Martino Maria Ebner –controricorrenti – avverso la sentenza n. 3357 /202 1 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata ilgiorno 24 novembre 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.
Rilevato che AFFITTO DI AZIENDA r.g. n. 13916/2022 Cons. est. Raffaele Rossi la Innovation Construction Strade s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, all’esito di giudizio di appello, ha confermato la sentenza, in prime cure emessa dal Tribunale di M ilano, di rigetto delle domande proposte dalla stessa ricorrente volte all’accertamento del contratto di affitto di azienda concluso con l’impresa individuale Mascheroni Strade di Mascheroni Marco Primo Metello, l’opponibilità del contratto alla curatela fallimentare di tale impresa e la condanna della curatela alla riconsegna dell’azienda (avente ad oggetto attività di cava di materiali inerti) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti; resistono, con unitario controricorso, la curatela del fallimento della impresa individuale Mascheroni Strade di Mascheroni Marco Primo Metello nonché quest’ultimo in proprio; nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che è superflua l’illustrazione dei motivi del ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo, per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ.; ed inveronel fascicolo informatico del processo, risulta che il file denominato “I SentenzaAppello.pdf”-menzionato in ricorso, nell’indice degli allegati, come documento “I) Copia conforme della sentenza della Corte d’appello di Milano –III sezione civile n. 3357/2021, pubblicata il 24.11.2021” - , contiene esclusivamente la copia di una sentenza diversa da quella qui gravata, segnatamente la copia della sentenza del Tribunale di Milano n. 171/2021 pubblicata in data 8 gennaio 2021, cioè della pronuncia resa all’esito del primo grado del presente giudizio; alcun altro file depositato da parte ricorrente ha quale contenuto la sentenza impugnata, né copia della stessa è stata prodotta da parte controricorrenteo comunque acquisita nel presente giudizio; r.g. n. 13916/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi pur, in astratta ipotesi, superando il predetto rilievo, gli articolati motivi di ricorso si appalesano comunque inammissibili; il primo perché, in violazione del disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., argomenta sulla scorta di documenti (il contratto di comodato d’uso e il contratto di affitto di azienda) dei quali omette di indicare la collocazione (c.d. localizzazione) nel fascicolo di ufficio dei gradi di merito nonché l’ acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez.
U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950); il secondo perché, oltre a reiterare la predetta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. in relazione agli atti richiamati, prospetta, a ben vedere, una errata lettura delle emergenze documentali (di cui, al fondo, sollecita un riesame), fattispecie del tutto eccentrica rispetto alla lamentata inosservanza dell’art. 2697 cod. civ.; basti rammentare, al riguardo, che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. abilita alla proposizione del ricorso per cassazione sol tant o nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella suiquali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni(così Cass. 23/10/2018, n. 26769;
Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa); il terzo, infine, perché si risolve nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie finalizzata ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità; il ricorso è dichiarato improcedibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. r.g. n. 13916/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favor e di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.
Così deciso