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Ordinanza — n. 11824/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to new arguments and failure to cite specific civil code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11824/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Coes Company against a lower court judgment regarding corporate liability and indemnity. The appellant introduced new arguments concerning the perfection of a guarantee contract and alleged violations of civil code articles 1362, 1363, and 1366 for the first time. The court rejected these claims because they were not properly raised in the lower proceedings and lacked the necessary factual reproduction required by law.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363, 1366 c.c.; The appeal is inadmissible if new arguments are introduced for the first time at the cassation level or if the lower court's judgment does not contain sufficient details to allow the supreme court to assess the merits of the alleged violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal new arguments cassation civil code articles corporate liability indemnity obligation produzione tardiva di documenti obbligo di edizione di documenti opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2560, second comma, cod. civ.
Andrea Migliarini –controricorrente – CESSIONE DI AZIENDA -RESPONSABILITA’ EX ART. 2560 C.C.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 1363 cod. civ.
Art. 1366 cod. civ.
Art. 13, comma 1, quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
2193; Cass.13/08/2018, n.
ART. 2560 C.C
Andrea Migliarini –controricorrente – CESSIONE DI AZIENDA -RESPONSABILITA’ EX ART. 2560 C.C.
art. 1203 cod. civ
17 del ricorso) sulla produzione dell’estratto del libro giornale siano state svolte nel giudizio di merito dopo il deposito dello stesso: e tanto le rende del tutto tardive; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1203 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/11/2022, n. 33925
Cass. 30/01/2020, n. 2193
Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.13/08/2018, n.
Cass. 13/08/2018, n. 20712
Cass. 06/06/2018, n. 14477
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6963/2022R.G. proposto da COES COMPANY IN LIQUIDAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Umberto Gentile –ricorrente – contro INOVYN ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Davide D’Angelo, dall’Avv. Daniele Giorgio Contini, dall’Avv. Claudia De Marchi e dall’Avv. Guido Motti –controricorrente – nonché contro FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Migliarini –controricorrente – CESSIONE DI AZIENDA -RESPONSABILITA’ EX ART. 2560 C.C. r.g. n. 6963/2022 Cons. est. Raffaele Rossi nonché contro GDS S.R.L. –intimata– avverso la sentenza n. 2236 /202 1 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata ilgiorno 24 agosto 202 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che la Inovyn Italia S.p.A. domandò giudizialmente la condanna solidale della GDS s.r.l. e della Coes Company s.r.l. al pagamento della somma di euro 1.523.895,10, a titolo di corrispettivo per forniture di merci eseguite nei confronti della GDS s.r.l. nel periodo maggio -luglio 2015, invocando la responsabilità exart. 2560, secondo comma, cod. civ. della seconda società, quale cessionaria di ramo di azienda dalla prima in forza di contratto successivo alle forniture; nel resistere alla lite, la Coes Company s.r.l.: (i) propose, previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della Franco Colaiacovo Gold s.r.l., in forza di un contratto autonomo di garanzia da quest’ultima stipulato a favore della Coes Company s.r.l. per ogni obbligazione assunta dalla GDS s.r.l. con la cessione di aziendanonché in forza di una fideiussione rilasciata dalla medesima Franco Colaiacovo Gold s.r.l. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni della GDS s.r.l. verso la Inovyn S.p.A. per forniture; (ii) spiegò «domanda subordinata riconvenzionale di regresso» nei riguardi della GDS s.r.l., deducendol’obbligo contrattualmente assunto da quest’ultima di corrispondere qualsiasi somma dovuta a terzi ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ.; disposta ed effettuata la chiamata in causa, all’esito del giudizio di primo grado, svolto nell’attiva resistenzadella GDS s.r.l. e della Franco Colaiacovo Gold s.r.l., l’adito Tribunale di Ferrara: (i) condannò le r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi società originariamente convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della somma richiesta; (ii)condannò la GDS s.r.l. a tenere indenne la Coes Company s.r.l. dagli importi versati alla Inovyn Italia S.p.A.; (iii)rigettò ogni altra domanda; la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla Coes Company s.r.l.; per quanto qui ancora d’interesse ed in estrema sintesi, la Corte d’appello felsinea ha: (a) ritenuto integrata la fattispecie contemplata dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., per essere il debito verso Inovyn Italia S.p.A. correttamente inserito nelle scritture contabili obbligatorie (partitario e libro giornale) della società cedente; (b) negato ogni responsabilità della Franco Colaiacovo Gold s.r.l. verso la società appellante, sia in relazione alla fideiussione (dacché operativa tra parti diverse e priva di effetti nei riguardi della Coes Company s.r.l.),sia in relazione al contratto di garanzia accessorio alla cessione di azienda (e tanto per mancato svolgimento da parte della Coes Company s.r.l. della procedura previstaper azionare la garanzia);

Coes Company s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi; resistono, con separati controricorsi, la Inovyn Italia S.p.A. e la Franco Colaiacovo Gold s.r.l. in liquidazione; la Franco Colaiacovo Gold s.r.l. in liquidazione ha depositato memoria illustrativa; Considerato che il primo motivo denuncia «error in iudicando. Violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2560, 2214, 2215, 2216, 2219 cod. civ.»; ad avviso di parte ricorrente, «non può ritenersi provato l’elemento costitutivo della responsabilità della cessionaria, ossia l’iscrizione delle partite debitorie azionate dalla Inovyn nei libri contabili obbligatori r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi dell’azienda ceduta»: il partitario (comunque privo di numerazione di pagine e di data) non rientra tra le scritture contabili obbligatorie, mentre l’estratto del libro giornale prodotto in lite non corrisponde al paradigma normativo, in quanto costituito da «una copia di alcune pagine sfalsate che non permettono di verificare la regolare tenuta della scrittura» e privo di numerazione progressiva in ogni pagina; il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile; infondata la doglianza(peraltro oltremodo generica) in ordine alla natura dei c.d. partitari: come affermatodal giudice territoriale, infatti, essi costituiscono schede contabili o bbligatorie, ricomprese tra le scritture ausiliarie previste dall’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ciascuna di dette schede riferita ad un conto utilizzato dall’imprenditore e riportante i movimenti del conto, senza previsione positiva di numerazione progressiva, vidimatura o bollatura; inammissibile la doglianza concernente l’estratto del libro giornale, poiché diretta a sollecitare una valutazione di fatto di questa Corte sul concreto ed effettivo contenuto del documento prodotto ed operata senza una adeguata localizzazione dello stesso, cioè a dire senza offrire idonea indicazione sulla collocazione del documento nel fascicolo di ufficio e sulla sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità, in spregio a quanto disposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (sul tema, cfr.

Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); in specie, il documento in parola - il cui contenuto è trascritto nell’esposizione del fatto - è indicato come prodotto dalla GDS s.r.l. quale allegato num. 4 alla comparsa di risposta di appello, ma non è invece localizzato nel presente giudizio di legittimità: parte ricorrente omette di riferire se il documento sia stato qui prodotto e dove oppure se abbia inteso fare riferimento alla (eventuale) presenza nel fascicolo di parte della controricorrente depositato in questa sede o innanzi al r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi giudice di appello oppure ancora se il documento sia ubicato nel fascicolo di ufficio del giudizio di appello (cfr., oltre agli arresti sopra citati, anche Cass., Sez. U, 03/11/2011, n. 22726); a tanto aggiungasi che nemmeno è precisato da parte ricorrente se le contestazioni qui formulate (alla pag. 17 del ricorso) sulla produzione dell’estratto del libro giornale siano state svolte nel giudizio di merito dopo il deposito dello stesso: e tanto le rende del tutto tardive; con il secondo motivo, per violazione dell’art. 1203 cod. civ., parte ricorrente censura il rigetto della domanda di condanna proposta nei riguardi della Franco Colaiacovo Gold s.r.l. sulla base della fideiussione da questa concessa in favore della GDS s.r.l.; afferma, breviter, il proprio diritto di agire verso il fideiussore della debitrice sostanziale GDS s.r.l., poiché il pagamento ad opera di tale fideiussiore avrebbe determinato il venir meno di proprie obbligazioni, implicando la surrogazione legale exart. 1203 cod. civ.; il motivo è inammissibile e, comunque, infondato; inammissibile perché -a tacere dell’apparente evocazione soltanto nel presente giudizio di legittimità dell’istituto della surrogazione legale - non opera una critica puntuale, specifica e pertinente rispetto alla trama argomentativa posta a sostegno della impugnata decisione , incentrata, come riferito nell’esposizione del fatto, sulla estraneità della odierna ricorrente al rapporto fideiussorio intercorso inter alios; infondato dacché – ferm o questo preliminare rilievo - l’eventuale pagamento ad opera della Franco Colaiacovo Gold s.r.l. in favore della Inovyn Italia S.p.A. (in adempimento della fideiussione prestata alla GDS s.r.l.) non avrebbe in ogni caso giustificato la esperita domanda di manleva della Coes Company s.r.l., in tutta evidenza operando la surrogazione legale (supponendone per ipotesi, la ricorrenza dei presupposti) a vantaggio del soggetto effettuante ilpagamento; r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi il terzo motivo, per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., contesta invece il rigetto della domanda proposta verso la Franco Colaiacovo Gold s.r.l. in virtù del contratto autonomo di garanzia; assume che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la procedura pattiziamente prevista era stata rispettata: «la richiesta di indennizzo nei confronti di FC Gold è da intendersi necessariamente formulata correttamente, stante la comunicazione rectius notizia di pagamento da parte di Inovyn con la notifica dell’atto di citazione, mentre la richiesta di indennizzo e/o manleva deve ritenersi avvenuta con la domanda riconvenzionale di Coes nei confronti di GDS e con la notifica della chiamata in garanzia da parte di Coes»; il motivo è inammissibile, per plurime ragioni; esso, in primis , argomenta sulla base di circostanze integranti il fatto costitutivo dell’azionato diritto alla manleva (la individuazione degli atti processuali indicati come perfezionativi del procedimento contrattualmente previsto per far valere la garanzia) di cui la ricorrente non allega la introduzionenel thema decidendum del giudizio di merito con i modi e nei termini per detto giudizio previsti: sicché, nessuna traccia del problema rinvenendosi nella sentenza gravata,la questione appare inammissibilmente dedotta per la prima volta in Cassazione(ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925;

Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477); in secondo luogo -e pur superando il precedente rilievo – degli atti processuali richiamati il ricorso introduttivo non reca una riproduzione del contenuto - seppur per stralci o passaggi d’interesse - in maniera adeguata o quantomeno sufficiente: e tanto preclude a questa Corte il vaglio sulla fondatezza nel merito dell’assunto sostenuto; in ogni caso, l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. è in ricorso soltanto postulata, cioè a dire in alcun modo spiegata, così impropriamente rimettendo a questa Corte il r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi compito di ricercare come la predetta violazione si sia verificata, ovvero di ricercare se si intenda denunciare l’erronea assunzione del significato di termini linguistici delle norme evocate oppure la non corretta individuazione del risultato finale della loro lettura; il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate, secondo tariffa professionale, distintamente per ciascuna delle parti controricorrenti, avuto riguardo alle attività difensive effettivamente svolte da ognuna in questo grado; atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente - ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13;

P.Q.M rigettail ricorso; condanna parte ricorrente, Coes Company s.r.l. in liquidazione,alla refusione in favore d elle part i controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità,spese che liquida per la Inovyn Italia S.p.A. in euro 5.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di leggee per la Franco Colaiacovo Gold s.r.l. in liquidazionein euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore r.g. n. 6963/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi importo a titolo di contrib