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Ordinanza — n. 11806/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional appeal due to late filing, ordering appellants to pay respondent's legal costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory twenty-day notification period. The respondents argued the appeal was untimely, while the appellants submitted a defense with a negative deposit certificate. The court ruled that appeals missing the strict deadline are procedurally impossible, resulting in the dismissal and an order for the appellants to pay the respondent's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 47, ultimo comma c.p.c.; Art. 3 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 168 del 2003: Jurisdictional appeals must be filed within twenty days of notification; failure to meet this deadline renders the appeal procedurally impossible and subjects the appellant to the payment of the respondent's costs.

Parole chiave

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jurisdictional appeal procedural deadline improcedibile appeal legal costs award Corte di Cassazione D.lgs. 168/2003 contributo unificato inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 47, ultimo comma c.p.c.
Art. 3 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 168 del 2003
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3, n. 747 del 7/3/1968
In tal caso il ricorrente deveessere condannato alle spese in favore del resistente che si sia costituito depositando in termini scrittura difensiva” (Cass., 3, n. 747 del 7/3/1968; Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 2764 del 19/9/1972
747 del 7/3/1968; Cass., 3, n. 2764 del 19/9/1972, Cass., 3, n.
Cass., 3, n. 499 del 20/1/1984
2764 del 19/9/1972, Cass., 3, n. 499 del 20/1/1984; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 9004 del 16/4/2009
499 del 20/1/1984; Cass., S.U. n. 9004 del 16/4/2009, Cass., 6-3, n.
Cass., 6-3, n. 2023 del 27/1/2011
9004 del 16/4/2009, Cass., 6-3, n. 2023 del 27/1/2011).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaiscritto al n. 13172/2023 R.G. proposto da : TOBIA RACANELLI e ANNALISA CANNILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO RACANELLI ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale indicato dal difensore contro MICHELE PERFETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TROYSI ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVONAROLA, 39, presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE BARI n. 13110/2022 depositata il 16 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Premesso che:Michele Perfetti ha documentato la notifica nei suoi confronti di un regolamento di competenza proposto da Tobia Racanelli e Annalisa Cannillo, già intimati con decreto ingiuntivo ed opponenti dinanzi al Tribunale ordinario di Bari,per sentir pronunciare l’incompetenza del Tribunale ordinario per essere competente il Tribunale delle Imprese ai sensi dell’art. 3 co. 2 lett.

b) D.lgs. n. 168 del 2003. Il Perfetti si è difeso con memoria a seguito della notifica del ricorso per regolamento nel termine di cui all’art. 47, ultimo comma cpc prospettando la tardività della notifica del ricorso per regolamentoed ha iscritto a ruolo il ricorso depositando la memoria con certificato negativo riguardo al deposito del ricorso. Considerato che: Occorre dare seguito al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “E’ improcedibile il ricorso per regolamento di competenza che non sia stato depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla sua notificazione.

In tal caso il ricorrente deveessere condannato alle spese in favore del resistente che si sia costituito depositando in termini scrittura difensiva” (Cass., 3, n. 747 del 7/3/1968; Cass., 3, n. 2764 del 19/9/1972, Cass., 3, n. 499 del 20/1/1984; Cass., S.U. n. 9004 del 16/4/2009, Cass., 6-3, n. 2023 del 27/1/2011). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ed i ricorrentivanno condannati al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese, che liquida in € 2200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consigli