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Ordinanza — n. 11617/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service, late filing, and defective power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11617/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for multiple procedural defects. The appellant failed to prove the actual delivery of the appeal to the correct office and filed the second petition after the statutory deadline while lacking a valid power of attorney. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally flawed and could not be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to prove the delivery of the petition to the competent office, files the appeal after the statutory deadline, or acts without a valid power of attorney.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proof of service requirement statutory filing deadline power of attorney defect procedural lacunae motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Falcone) delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione eseguita via p.e.c., e a una «procura speciale ex art. 365 c.p.c. … al fine di ricorrere in cassazione per la sentenza n.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
660154-01);- l’impugnazione di Marrano, poi, viola l’art. 366, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
660154-01);- l’impugnazione di Marrano, poi, viola l’art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266
53 del 1994; in proposito, si richiama Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv.
art. 365 c.p
Falcone) delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione eseguita via p.e.c., e a una «procura speciale ex art. 365 c.p.c.
art. 240 c.p
«Falsa applicazione delle norme di diritto nella fattispecie art. 240 c.p.
art. 2043 c.c
e art. 2043 c.c.»; secondo motivo: «Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione»), oltretutto, sono evidentemente generici, a dispetto dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266
53 del 1994; in proposito, si richiama Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2066/2024 R.G. proposto da FEDELE MARRANO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pacicco (PCCLGU78P12E719X), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 / 4 /202 5 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE - in data 15/1/2024 Fedele Marrano, assistito dall’avv. Luigi Pacicco (munito di procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un primo ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1842 del 15/12/2023, che lo stesso ricorrente affermava essere stata notificata in data 18/12/2023; il predetto ricorso veniva depositato il 25/1/2024 unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e alla sola copia (peraltro come scansione in formato .pdf non autenticata) della ricevuta di accettazione della notificazione eseguita via p.e.c.; - per conto dello stesso Marrano, in data 5/4/2024 l’avv.

Luigi Pacicco (munito della medesima procura speciale datata 15/1/2024), notificava all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari –quale difensore ex lege della Presidenza del Consiglio dei Ministri –un secondo ricorso (identico al primo, salvo che per l’impaginazione e la data di notifica della decisione impugnata) per la cassazione della già citata sentenza della Corte d’appello di Bari, che nell’atto siaffermava essere stata notificata in data 13/3/2024; sottoscriveva digitalmente quest’ultimo ricorso l’avv. Maurizio Falcone (non menzionato nel testo dell’atto, nel quale si ribadiva il patrocinio dell’avv.

Pacicco); - il 23/4/2024 l’avv. Falcone depositava il ricorso ( e provvedeva alla sua certificazione di conformità), unitamente a un duplicato della sentenza impugnata, priva della relata di notificazione, e a copie (non autenticate perché non richiamate nell’attestazione datata 24/4/2024 a firma dello stesso avv. Falcone) delle ricevute di accettazione e consegna della notificazione eseguita via p.e.c., e a una «procura speciale ex art. 365 c.p.c. … al fine di ricorrere in cassazione per la sentenza n. 1842/2023 emessa dalla Ecc.ma Corte d’Ap[p]ello di Bari pubblicata in data 15.12.2013 e notificata in data 13.04.2024» recante la data del 22/4/2024; - la Presidenza del Consiglio dei Ministri restava intimata; - all’esito della camera di consiglio del 23 / 4 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE - è superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, perché l’impugnazione è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni; - infatti, il primo ricorso è inammissibile per difetto di prova della consegna al destinatario, rimasto intimato: è stata depositata una copia informe (priva, cioè, dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 9, commi 1 bise 1 ter, della l. n. 53 del 1994; in proposito, si richiama Cass. Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01) della sola ricevuta di accettazione (atto nativo digitale), mentre manca in toto la ricevuta di consegna; quest’ultima è essenziale ai fini di prova del perfezionamento della notificazione telematica e la sua omessa produzione impedisce di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, con conseguente inesistenza della notificazione (si veda, a riguardo, Cass.

Sez. 3, 19/11/2024, n. 29670, Rv. 672896-01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il ricorrente aveva provveduto al deposito solo della ricevuta di accettazione e non quella di avvenuta consegna della notifica tramite p.e.c.); - l’inesistenza della notificazione (comunque erroneamente eseguita – sia il 15/1/2024, sia il 5/4/2024 – presso l’Avvocatura Distrettuale di Bari , anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato) impedisce di disporre la sua rinnovazione; - anche il secondo ricorso è inammissibile; - innanzitutto, l’atto risulta sottoscritto digitalmente da un difensore (avv.

Falcone) che al momento della notificazione del ricorso era privo di procura speciale, posto che questa è stata conferita successivamente alla notifica; - il ricorso, peraltro, reca l’indicazione di un difensore diverso e di una procura in calce asseritamente conferita all’avv. Pacicco; - in secondo luogo, pur non avendo depositato la copia notificata della sentenza impugnata (il che determinerebbe comunque l’improcedibilità della seconda impugnazione), nel primo ricorso la parte ricorrente aveva dichiarato che la notificazione della decisione d’appello era avvenuta in data 18/12/2023, sicché è evidente la tardività dell’impugnazione, notificata il 5/4/2024 (in base a quanto emerge dalle copie delle ricevute di accettazione e consegna depositate senza l’attestazione di conformità, la cui mancanza di per sé comporta inammissibilità del ricorso, come già statuito da Cass.

Sez. 1, 22/12/2020, n. 29266, Rv. 660154-01);- l’impugnazione di Marrano, poi, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione del fatto processuale è gravemente lacunosa: nelle 3 pagine (di 5 totali) dedicate all’illustrazione della vicenda, delle decisioni dei giudici di merito, dei motivi di critica rivolti alla pronuncia impugnata mancano completamente gli elementi idonei a consentire alla Corte di legittimità di comprendere la fattispecie, le argomentazioni delle parti e le motivazioni delle sentenze, impedendo così di esaminare le censure svolte; - i motivi (primo motivo:

«Falsa applicazione delle norme di diritto nella fattispecie art. 240 c.p. e art. 2043 c.c.»; secondo motivo: «Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ovvero carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione»), oltretutto, sono evidentemente generici, a dispetto dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.; - non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensiodell’Amministrazione intimata; - va dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma de