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Decreto — n. 11546/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11546/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20050/2023 R.G. proposto da : TOCCACELI ROBERTA, elettivamente domiciliato in SENIGALLIA VIA MARCHETTI 32, presso lo studio dell’avvocato MINARDI MIRCO (MNRMRC69T06A271W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. e per essa IFIS NPL SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO 1A, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO CLAUDIO (MRLCLD80E16A783U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LUCCONI PAOLO, LUCCONI MATTEO, LUCCONI CATERINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1076/2023 depositata il 07/7/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11546/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. e per essa IFIS NPL SERVICING S.P.A..

Parole chiave

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accollo delle spese spese d'esecuzione indennità per menomazione dell'integrità spese susseguenti credito contestato azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20050/2023 R.G. proposto da : TOCCACELI ROBERTA, elettivamente domiciliato in SENIGALLIA VIA MARCHETTI 32, presso lo studio dell’avvocato MINARDI MIRCO (MNRMRC69T06A271W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. e per essa IFIS NPL SERVICING S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO 1A, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO CLAUDIO (MRLCLD80E16A783U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LUCCONI PAOLO, LUCCONI MATTEO, LUCCONI CATERINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.1076/2023 depositata il 07/7/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. e per essa IFIS NPL SERVICING S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva;

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2. 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. e per essa IFIS NPL SERVICING S.P.A..