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Decreto — n. 11543/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11543/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11543/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24933/2024 R.G. proposto da : PUBLIDEA SRL, elettivamente domiciliato in POLICORO VIA MEDAGLIE D'ORO SINISI 43 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORANO MARIA GIUSEPPA (MRNMGS69C59G786T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA via LAMARMORA, 08, presso lo studio dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO (PNTMLE40S10F391Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.355/2024 depositata il 17/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11543/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente RUGGIERO VINCENZO, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente RUGGIERO VINCENZO.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione attiva degli eredi causa legittima proprietà fondiaria agricola indigenza processuale non provata prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24933/2024 R.G. proposto da : PUBLIDEA SRL, elettivamente domiciliato in POLICORO VIA MEDAGLIE D'ORO SINISI 43 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MORANO MARIA GIUSEPPA (MRNMGS69C59G786T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA via LAMARMORA, 08, presso lo studio dell’avvocato PONTICIELLO EMILIO (PNTMLE40S10F391Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.355/2024 depositata il 17/9/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente RUGGIERO VINCENZO, seguono la soccombenza; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1.4 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente RUGGIERO VINCENZO.

Roma,il