Decreto — n. 11542/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15380/2024 R.G. proposto da : IACOVAZZI ELISABETTA, ROSCIOLI SANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA FRANCESCO (FRRFNC52T02H501P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2814/2024 depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11542/2025 — snciv · Corte di Cassazione: P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15380/2024 R.G. proposto da : IACOVAZZI ELISABETTA, ROSCIOLI SANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA FRANCESCO (FRRFNC52T02H501P) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO (LCNMSM64P09I921G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2814/2024 depositata il 23/4/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente SIENA NPL 2018 S.R.L.