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Ordinanza — n. 11473/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed by cassation due to voluntary withdrawal of the lawsuit by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11473/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellants voluntarily withdrew their lawsuit before the hearing. Both parties personally signed a mutual agreement to terminate the case and offset litigation costs, which the respondents accepted. Consequently, the court ruled that the judgment was legally extinguished under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering further proceedings unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties mutually withdraw a lawsuit, the proceedings are extinguished without a ruling on merits, precluding the application of the unified contribution rules for appeals.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of lawsuit extinction of proceedings mutual settlement agreement litigation cost offset Code of Civil Procedure unified contribution waiver appellant consent difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5349/2022R.G. proposto da ZAPPETTI AMEDEO E ZAPPETTI ANGELA, rappresentati e difes i dall’Avv. Francesco Gatto –ricorrenti – contro LOSACCO MICHELE E ZAPPETTI CLARA, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Cavone –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 116/2022 della CORTE D’APPELLO DI BARI , depositata il giorno 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del19 febbraio 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Amedeo Zappetti ed Angela Zappetti ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida ESTINZIONE PER RINUNCIA r.g. n. 5349/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi procura ad litem, l’appello dai medesimi spiegato avverso la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso in favore di Clara Zappetti e Michele Losacco; resistono con controricorso Clara Zappetti e Michele Losacco; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, i ricorrenti ha nno formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto personalmente dai ricorrenti e dal loro difensore; la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con dichiarazione contestuale, anch’essa sottoscritta personalmente; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione; p. q. m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Co