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Decreto — n. 11424/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11424/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11424/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21268/2024 R.G. proposto da : ORTOLEVA CATERINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a d a ll’avvocato GIAMPORCARO LORENZO (GMPLNZ65H15G348R) -ricorrente- contro CAMPO BENEDETTA e CAMPO ROSALIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difese dall’avvocato DI MARTINO NATALE (DMRNTL75L04D423R) -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1300/2024depositata il 26/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/12/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11424/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ORTOLEVA CATERINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a d a ll’avvocato GIAMPORCARO LORENZO (GMPLNZ65H15G348R) -ricorrente- contro CAMPO BENEDETTA e CAMPO ROSALIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difese dall’avvocato DI MARTINO NATALE (DMRNTL75L04D423R) -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1300/2024depositata il 26/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/12/2024;

Parole chiave

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termine di pagamento anticipo spese tardivo opposizione tardiva termine suppletorio di grazia soddisfacimento del credito azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21268/2024 R.G. proposto da : ORTOLEVA CATERINA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentat a e difes a d a ll’avvocato GIAMPORCARO LORENZO (GMPLNZ65H15G348R) -ricorrente- contro CAMPO BENEDETTA e CAMPO ROSALIA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentate e difese dall’avvocato DI MARTINO NATALE (DMRNTL75L04D423R) -controricorrenti- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.1300/2024depositata il 26/07/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/12/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 18/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 21/0