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Decreto — n. 11423/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11423/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11423/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20187/2024 R.G. proposto da : MOLA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO (MRNVTR65P26H501L) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBERNARDINI SVEVA (BRNSVV77L43H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3917/2024 depositata il 03/06/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11423/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MOLA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO (MRNVTR65P26H501L) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBERNARDINI SVEVA (BRNSVV77L43H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3917/2024 depositata il 03/06/2024;

Parole chiave

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rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione errore contabile spese susseguenti accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20187/2024 R.G. proposto da : MOLA FRANCESCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARINELLI VITTORIO AMEDEO (MRNVTR65P26H501L) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBERNARDINI SVEVA (BRNSVV77L43H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.3917/2024 depositata il 03/06/2024;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 12.02.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom