Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Generali Italia S.p.A., did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, D'Incecco Roberta, remained silent. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the costs to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19815/2024 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA S.P.A, in persona del rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato GRAZIOSI MARIA (GRZMRA71L50A944H) -ricorrente- contro D'INCECCO ROBERTA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COSENTINO PELLEGRINO FABIO (CSNPLG66A04G482X) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 875/2024depositata il 26/06/2024.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 12/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: e che, tuttavia, avendone in modo congiunto le parti chiesto la compensazione, è di giustizia provvedere in tale ultimo senso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,il 2