Ordinanza Interlocutoria — n. 11388/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3952/2022R.G. proposto da COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ŻYCIE S.A. - VIENNA INSURANCE GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Patrizia Sangalli e dall’Avv. Michele Angelo Lupoi -ricorrente - contro AVENUE CAPITAL LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Stajano -controricorrente - nonché contro AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA R.G. GIP TRIBUNALE DI PIACENZA N. 552/2011 E R.G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 182 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 11388/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 3952/2022R.G. proposto da COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ŻYCIE S.A. - VIENNA INSURANCE GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Patrizia Sangalli e dall’Avv. Michele Angelo Lupoi -ricorrente - contro AVENUE CAPITAL LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Stajano -controricorrente - nonché contro AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA R.G. GIP TRIBUNALE DI PIACENZA N. 552/2011 E R.G.
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3952/2022R.G. proposto da COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ŻYCIE S.A. - VIENNA INSURANCE GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. Patrizia Sangalli e dall’Avv. Michele Angelo Lupoi -ricorrente - contro AVENUE CAPITAL LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Stajano -controricorrente - nonché contro AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA R.G. GIP TRIBUNALE DI PIACENZA N. 552/2011 E R.G.
P.M. N. 3694/2010 -intimata - avverso la sentenza n. 2181/2021della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 8 luglio 2021; ASSICURAZIONI r.g. n. 3952/2022 Cons. est. Raffaele Rossi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 marzo 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che la Compensa Towarzystwo Ubezpieczne Na Zycie S.A. - Vienna Insurance Group ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 5680/2018 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di revocazione straordinaria proposta, ai sensi dell’art. 395, numm.1 e 3, cod. proc. civ.,in relazione alla sentenza n. 10208/2014 del medesimo Ufficio; resiste, con controricorso, la Avenue Capital Ltd; non svolge difese in grado di legittimità l’Amministrazione giudiziaria identificata dal num. 552/2021 del R.G.
G.I.P. e dal n um . 3694/2010 del R.M. P.M. presso il Tribunale di Piacenza; le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore dell’Avv. Patrizia Sangalli rilasciata all’estero, redatta in lingua straniera (inglese),munita di traduzione e corredata da un documento (verosimilmente una c.d. apostille) in lingua straniera (probabilmente polacca), sprovvista di traduzione, tampoco giurata; in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto; alle Sezioni Unite è statochiesto di risolvere le seguenti questioni: -) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, r.g. n. 3952/2022 Cons. est.
Raffaele Rossi sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto; -) in caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii)se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. , per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto; la decisione sulle predette questioni assume valenza dirimente ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso; alcuna valenza “sanante” di una (eventuale) invalidità della procura originariamente conferita all’Avv.
Sangalli potrebbe invero assumere la procura rilasciata, quale difensore aggiuntivo della ricorrente, in favore dell’Avv. Michele Angelo Lupoi in data 5 febbraio 2025, quest’ultima munita di traduzione in lingua italiana ed accompagnata da apostille assistita stavolta da traduzione giuratadi un esperto; tale seconda procura è infatti successiva alla proposizione del ricorso (risalente al gennaio 2022): orbene, è noto che il requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez.
U, 19/01/2024, n. 2075); neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della pronunciadelle Sezioni Unite; r.g. n. 3952/2022 Cons. est. Raffaele Rossi p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo