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Ordinanza Interlocutoria — n. 11384/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11384/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11384/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1178/2022R.G. proposto da HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Francesca Rolla e dall’Avv. Andrea Atteritano –ricorrente – contro BORGOGNO ANITA, rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Ercole Martino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 606/2021della CORTE D’APPELLO DI TORINO , depositata il giorno 1°giugno 2021 . udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 febbraio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MICHELE DI MAURO,che ha c hiesto l’accoglimento del sesto ASSICURAZIONI r.g. n. 1178/2022 Cons. est.

Regesto Legislator

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art. 702-bis cod. proc. civ, art. 182 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 11384/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1178/2022R.G. proposto da HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Francesca Rolla e dall’Avv. Andrea Atteritano –ricorrente – contro BORGOGNO ANITA, rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Ercole Martino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 606/2021della CORTE D’APPELLO DI TORINO , depositata il giorno 1°giugno 2021 . udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 febbraio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MICHELE DI MAURO,che ha c hiesto l’accoglimento del sesto ASSICURAZIONI r.g. n. 1178/2022 Cons. est.

Parole chiave

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azienda unitaria nell'assicurazione infortuni obbligo contributivo dell'assicuratore rapporto d'assicurazione assicurazione collegata all'abbonamento rischio assicurato assicurazione vita legata a fondi

Disposizioni normative citate

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art. 702-bis cod. proc. civ
art. 182 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1178/2022R.G. proposto da HANSARD EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. Francesca Rolla e dall’Avv. Andrea Atteritano –ricorrente – contro BORGOGNO ANITA, rappresentata e difes a dall’Avv. Cesare Ercole Martino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 606/2021della CORTE D’APPELLO DI TORINO , depositata il giorno 1°giugno 2021 . udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 5 febbraio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MICHELE DI MAURO,che ha c hiesto l’accoglimento del sesto ASSICURAZIONI r.g. n. 1178/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi motivo di ricorso, inammissibile il primo, rigettati il secondo, terzo, quarto e quinto, assorbiti il settimo e l’ottavo; uditigli Avv.ti ANREA ATTERITANO ED ELENA D’ALTO (quest’ultima per delega dell’Avv. FRANCESCA ROLLA) per parte ricorrente; udito l’Avv. FRANCESCO GIORDANO ( per delega dell ’A vv. CESARE ERCOLE MARTINO)per parte controricorrente; Rilevato che laHansard Europe Designated Activity Company (in appresso, per brevità: Hansard) ricorre per cassazione, affidandosi ad otto motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in accoglimento dell’appello dispiegato da Anita Borgogno contro l’ordinanza ex art. 702-bis cod. proc. civ. in prime cure resa dal Tribunale di Asti, ha dichiarato la risoluzione della polizza assicurativa di tipo unit-linked stipulata dalla Borgogno con la Hansard per inadempimento degli obblighi informativi adeguati al profilo dell’assicurato (in specie, circa l’assenza di garanzie di restituzione del capitale investito) ascritto alla compagnia assicuratrice, condannando quest’ultima alla restituzione del premio nonché alla refusione delle spese del doppio grado; resiste, con controricorso, Anita Borgogno; il P.G. ha depositato conclusioni motivate per iscritto; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; la causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza;

Considerato che il ricorso è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore degli avvocati Francesca Rolla ed Andrea Atteritano redatta in lingua straniera (inglese) munita di traduzione e corredata da unac.d. apostille anch’essa in lingua straniera ( inglese ), sprovvista di traduzione, tampoco giurata; in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, r.g. n. 1178/2022 Cons. est. Raffaele Rossi sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto; alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolvere le seguenti questioni: -) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto; -) i n caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii)se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. , per la traduzione dell’atto e se tale potere-dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto; si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminaree neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.,disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle predettequestioni; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Rom