Cassation court allows opposition to enforcement acts by suspending COVID-19 procedural deadlines for filing the merits trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against a lower court ruling that declared the citation for the merits trial inadmissible due to tardiness. The appellant argued that the COVID-19 emergency measures suspended all procedural deadlines, including those for enforcement oppositions, thereby validating the filing date. The court agreed, ruling that the statutory suspension applied to all civil acts and that the 90-day period for the merits trial had expired on May 21, 2020, making the May 14 filing timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 618, second comma, cod. proc. civ.; Art. 83, second comma, d.l. 17 marzo 2020, n. 83; Art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 36: The extraordinary suspension of procedural deadlines imposed during the COVID-19 emergency applies to all civil proceedings, including enforcement oppositions, and the period for filing the merits trial is calculated from the date of suspension expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10792/2023R.G. proposto da APICELLA S.A.S. DI FILIPPO ALFONSO GERARDO APICELLA C., in persona dellegale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Pasquale Capone -ricorrente - contro COMUNE DI ATRANI BRUNO E BONAVENTURA RISPOLI S.N.C. -intimati - avverso l ’ordinanza n. 5937/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositata il giorno 24 novembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 febbraio 202 5 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nell’espropriazione presso terzi intentata dalla Apicella s.a.s. di Filippo Alfonso Gerardo Apicella C. in danno della debitrice Bruno e OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI- SOSPENSIONE TERMINI COVID 19 - NON ESENZIONE r.g. n. 10792/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi Bonaventura Rispoli s.n.c. e nei riguardi, quale terzo, del Comune di Atrani, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, con ordinanza resa in data 22 agosto 2019, rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo formulata dal creditore procedente; avverso detto provvedimento, la Apicella s.a.s. di Filippo Alfonso Gerardo Apicella C. dispiegò opposizione agli atti esecutivi, la cui fase sommaria venne definita dal giudice dell’esecuzione con ordinanza del 18 dicembre 2019, di fissazione del termine perentorio di giorni novanta per l’introduzione del giudizio di merito; con atto di citazione notificato il 15 maggio 2020 ed iscritto a ruolo il successivo 20 maggio, l’opponente instaurò il giudizio di merito; con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Salerno, «definitivamente pronunciando sulla domanda» ha dichiarato «l’inammissibilità ab origine, per tardività, dell’atto di citazione iscritto in data 20.05.2020, riassuntivo nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi»; ricorre per cassazione la Apicella s.a.s. di Filippo Alfonso Gerardo Apicella C., articolando un motivo; non svolgono difese in grado di legittimità il Comune di Atrani e la Bruno e Bonaventura Rispoli s.n.c.; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che con l’unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 618, secondo comma, cod. proc. civ., 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 83 e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 36, la ricorrente assume la tempestività della introduzione del giudizio di merito oppositivo, avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali per il compimento «di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all’11 undici maggio 2020» disposta dalla legislazione emergenziale anti COVID-19; il motivo è fondato; r.g. n. 10792/2023 Cons. est.
Raffaele Rossi preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del presente ricorso: a dispetto della veste formale, manifestamente erronea nell’individuare la tipologia di provvedimento, l’ordinanza qui impugnata, oltretutto senza curarsi del rispetto delle scansioni delle fasi che precedono la definizione di qualsiasi giudizio di cognizione di primo grado,ha definito quello sull’opposizione agli atti esecutivi, quindi integrando una sentenza in senso sostanziale; il provvedimento è così motivato: «atteso che la comunicazione dell’ordinanza resa in data 18.12.2019 avveniva in data 19.12.2019, l’introduzione del presente giudizio di merito non può che ritenersi tardivo, atteso che l’iscrizione della causa a ruolo, anch’essa sottoposta al rispetto dell’indicato termine perentorio, avveniva solamente in data 20.05.2020, ossia in data successiva alla scadenza del termine perentorio, fissato alla data del 20.03.2020(considerata la mancata applicazione della sospensione dei termini processuali)»; l’argomentazione è inficiata da un duplice errore di diritto; il primo errore consiste nell’aver attribuito rilevanza, ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all’esito della trattazione camerale per introdurre la fase di meritodel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, al compimento dellaformalità di iscrizione della causa a ruolo: questa, per fermo convincimento di nomofilachia, pur richiamata nell’art. 618 cod. proc. civ., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione ( sommaria nella prima fase, piena nella seconda ) tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione (da ultimo, Cass.20/12/2024, n. 33686; in precedenza, conf.
Cass. 27/07/2018, n. 19905; Cass. 09/03/2017, n. 6056; Cass. 31/08/2015, n. 17306); ai fini dell’osservanza di detto termine (espressamente qualificato dalla legge come perentorio) occorre aver invece esclusivo riguardo all’atto introduttivo della fase a cognizione piena, il quale, nelle ipotesi ordinarie di soggezione della causa al modello paradigmatico del rito a r.g. n. 10792/2023 Cons. est. Raffaele Rossi cognizione piena, riveste la forma della citazione: sicché è l’epoca della notifica di quest’ultima che rappresenta il parametro di valutazione della tempestività dell’instaurazione del giudizio di merito (così, con specifico riguardo all’opposizione agli atti esecutivi, Cass. 12/12/2019, n. 32708;
Cass. 07/12/2018, n. 31694); il secondo errore è costituito nell’aver reputato le opposizioni esecutive esenti dalla sospensione dei termini processuali stabilita dalle disposizioni normative volte a contrastare gli effetti della pandemia; l’art. 83, secondo comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ha disposto la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili»; l’inequivoco tenore letterale della norma, in uno alla ratio legis sottesa (quella di evitare il maturarsi di decadenze processuali in un periodo di tempo in cui il compimento delle attività era materialmente inibito per la eccezionale vicenda pandemica), depone per la riferibilità della sospensione dei termini ad ogni e qualsivoglia atto processuale, ivi inclusi quelli concernenti le opposizioni esecutive, viepiù in assenza di una espressa disposizione di esonero per tali controversie (prevista, invece, dagliartt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , in relazione alla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale); va, dunque , ribadita l’operatività della sospensione straordinaria emergenziale dei termini processuali anche nelle opposizioni esecutive, già più volte affermata da questa Corte (Cass. 14/12/2024, n. 32540;
Cass. 11/12/2024, n, 32015; Cass. 30/10/2024, n. 28062); ciò posto, nella specie, il termine per introdurre il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi, accordato in misura di novanta giorni decorrenti dal 19 dicembre 2019, è rimasto sospeso dal nove r.g. n. 10792/2023 Cons. est. Raffaele Rossi marzo all’undici maggio del 2020, per conseguentemente scadere il 21 maggio 2020; ne discende la tempestività dell’introduzione del merito oppositivo da parte dall’odierna ricorrente, siccome avvenuta con atto di citazione consegnato per la notifica il giorno 14 maggio 2020; in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, al quale è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda la regolamentazione delle