Cassation court allows appeal against lower court's improper expense compensation, ruling it violates the principle of loser pays.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's appeal, quashing the lower court's decision regarding expense allocation. The appellant argued that the trial court improperly compensated expenses despite her victory, violating the standard rule where the loser pays. The court found the lower court's justification for derogating from the standard rule was legally unfounded and lacked necessary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The principle of loser pays applies unless absolute novelty or a change in binding jurisprudence exists; derogation requires grave and exceptional reasons not present here.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 12126/2023 R.G. proposto da: TRALICCI ASSUNTA, elettivamente domiciliatain Roma, Via Crescenzio n. 20 , presso lo studio dell’avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA TUSCOLANA N. 466 ROMA -intimato - avverso la sentenza n. 17323/2022 d e l Tribunale di Roma , pubblicata in data 23.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.2.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA Il Condominio di Via Tuscolana n. 466 in Roma propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Giudice di pace di Roma in relazione al precetto con cui Assunta Tralicci aveva intimato il pagamento di € 4.392,67 oltre accessori, in N. 12126/23 R.G. forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 17396/16. L’intimante, costituitasi, eccepì preliminarmente l’incompetenza per valore in favore del Tribunale di Roma, in quanto il credito azionato in executivissuperava il valore di € 5.000,00 e, nel merito, chiese il rigetto dell’opposizione.
I l Giudice di pace respinse l’eccezione di incompetenza ed accolse l’opposizione. La Tralicci propose quindi gravame e il Tribunale di Roma, nella resistenza del Condominio, lo accolse, dichiarando l’incompetenza per valore del Giudice di pace e, in difetto di richiesta delle parti di decisione nel merito dinanzi al giudice qualificato competente, assegnando il termine per la riassunzione dinanzi allo stessoTribunale di Roma quale giudice di primo grado, compensando, tuttavia, le spese di lite. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Assunta Tralicci, “in proprio e n.q. di titolare della ditta TRALICCI GOMME”, sulla scorta di due motivi, illustrati da memoria.
Il Condominio non ha svolto difese. Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. (art. 360, comma, /1, n. 3 c.p.c.). violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.)”, per non aver il Tribunale applicato, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado, la regola della soccombenza, senza al contempo indicare le ragioni che a detta regola consentono di derogare. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione tali da integrare la nullità della sentenza ex art. 360 N. 12126/23 R.G. 3 n. 4 cpc”, non consentendo la motivazione adottata dal Tribunale l’individuazione delle ragioni che hanno condotto alla disposta compensazione. 2.1 – I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, e sono evidentemente fondati.
Dopo aver risolto la questione relativa alla competenza (qui non in discussione, dal che deriva l’ammissibilità del ricorso, risultando contestato il solo capo concernente il regolamento delle spese – v. Cass., Sez. Un., n. 14205/ 20 05 ; Cass. n. 21738/ 20 10 ; C ass. n. 28156/ 20 13 ; C ass. n. 30610/ 20 18 ; C ass. n. 23253/2024), il Tribunale di Roma ha disposto l’integrale compensazione delle spese del doppio grado “avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi della decisione e all’esito della pronuncia”. 2.2 - Ora , deve anzitutto osservarsi che – essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2017–trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, “integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “ nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. In proposito, come già affermato da questa Corte, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche N. 12126/23 R.G. espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (v.
Cass. n. 4696/2019; in senso conforme Cass. n. 3977/2020; Cass. n. 6424/2024). È quindi evidente come la contestata adozione della compensazione delle spese del doppio grado, da parte del Tribunale, sia erronea sotto almeno due profili. Anzitutto, non emerge dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte nessuna delle ipotesi che avrebbe consentito di derogare (pur in caso di integrale accoglimento della domanda attorea , come nella specie) alla regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; in secondo luogo, si palesa la chiara illogicità di quegli argomenti spesi dal Tribunale onde giustificare la compensazione stessa (v. supra), posto che i motivi della decisione e l’esito della pronuncia sono del tutto in linea con l’impostazione dell’appellante vittoriosa e non certo con quella del Condominio appellato. 3.1 -In definitiva, il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi nella valutazione di eventuali ragioni di compensazione o, in mancanza, nella regolazione delle spese, provvedendo poi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di le