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Ordinanza — n. 11331/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11331/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11331/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3733/2022R.G. proposto da: GUIDO CARMELO eCARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliat a in Roma, Via Lungotevere Pratin. 21, presso lo studio dell’avv. Luca Tedeschi, che li rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro VARUGA IMMOBILIAREs.a.s . di Sabina B e raneck C. , in persona de l legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Mariolino Conte, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 7091/2021, depositata il28.10 .2021 ;

Regesto Legislator

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art. 326 c.p, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 11331/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Rimessa la causa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 21.11.2023, n. 32287, in relazione alla questione inerente alla idoneità o meno della notificazione della sentenza - effettuata dalla odierna controricorrente - ai fini del decorso del termine breve ex art. 326 c.p.c., qualora effettuata a mezzo pec, ma non pervenuta al destinatario per “casella piena”, il Massimo Consesso, con sentenza n. 28452/2024 del 5.11.2024, ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, rimettendo la causa a questa Sezione per la decisione dei motivi di ricorso.

Parole chiave

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legittimazione attiva degli eredi responsabilità dei coniugi legittimazione per agire in via esecutiva solidarietà familiare dovere di assistenza beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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art. 326 c.p
art. 91 c.p
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. , n. 28452/2024
Sez. Un., n. 5633/2022
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 3733/2022R.G. proposto da: GUIDO CARMELO eCARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliat a in Roma, Via Lungotevere Pratin. 21, presso lo studio dell’avv. Luca Tedeschi, che li rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro VARUGA IMMOBILIAREs.a.s . di Sabina B e raneck C. , in persona de l legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Mariolino Conte, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 7091/2021, depositata il28.10 .2021 ;

N. 3733/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 26.2.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con atto del 27.1.2015, Carmelo Guido – in forza di sentenza n. 2639/08 emessa dal Tribunale di Cosenza, confermata in appello, con cui la Varuga Immobiliare s.a.s. era stata condannata al pagamentoa titolo risarcitorio , in favore del predetto e della propria moglie, Dania Claudia Cariati, della somma di € 20.000,00 oltre accessori– intimò precetto alla debitrice per il pagamento della residua somma di € 15.032,15, dopo aver detratto la somma di € 8.000,00 frattanto pagata dalla stessa debitrice in favore di entrambi i creditori.

La società propose quindi opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di aver versato ulteriori € 3.500,00, non decurtati dall’intimante, e negando la legittimazione attiva di questi in relazione al credito spettante alla predetta Cariati, non sussistendo la solidarietà attiva, con conseguente errato calcolo degli interessi. In corso di causa, il Guido rinunciò provvisoriamente (in attesa dei necessari accertamenti richiesti in sede penale) alla somma di € 3.500,00, dichiarando di accettare a titolo di acconto l’importo di € 4.886,67, offerto dall’intimata banco iudicis.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.2018, nel contraddittorio col Guido e con la Cariati (costituitasi con autonoma comparsa d’intervento volontario), accolse parzialmente l’opposizione, ritenendo l’illegittimità del precetto sia in relazione alla quota parte di interessi riferibili al credito provvisoriamente rinunciato, sia in relazione alla carente legittimazione attiva del Guido circa il credito di pertinenza della propria moglie (non essendovi solidarietà attiva). Il Tribunale N. 3733/22R.G. ritenne inoltre la portata estintiva del pagamento banco iudicis, occorrendo solo ricalcolare le spese intimate col precetto, sulla base del credito accertato.

La sentenza venne gravata d’appello da Carmelo Guido e da Dania Claudia Cariati;la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28.10.2021, dichiarò la carenza di legittimazione ad impugnare di quest’ultima, confermando nel resto la prima decisione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Carmelo Guido e Dania Claudia Cariati, affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la Caruga Immobiliare s.a.s.; i l P . G . ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite nel corso dell’udienza pubblica del 13.9.2023, chiedendo la rimessione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine , dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività .

Rimessa la causa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 21.11.2023, n. 32287, in relazione alla questione inerente alla idoneità o meno della notificazione della sentenza - effettuata dalla odierna controricorrente - ai fini del decorso del termine breve ex art. 326 c.p.c., qualora effettuata a mezzo pec, ma non pervenuta al destinatario per “casella piena”, il Massimo Consesso, con sentenza n. 28452/2024 del 5.11.2024, ha rigettato l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente, rimettendo la causa a questa Sezione per la decisione dei motivi di ricorso.

Fissata dunque l’odierna udienza camerale, il Procuratore Generale ha depositato ulteriore requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 3733/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1292 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto del riconoscimento implicito della solidarietà attiva tra concreditori: la società debitrice, infatti, a parziale estinzione del debito complessivo cui era tenuta, aveva già corrisposto titoli di credito cointestati ad entrambi i creditori, così dimostrando di ritenere sussistente la solidarietà attiva tra gli stessi.

Di conseguenza, ne discende la piena legittimazione attiva del Guido e quella alla proposizione dell’appello da parte della Cariati. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ossia l’intervento volontario della creditrice Cariati nel giudizio, da ciò derivando, in tesi, la dimostrazione del potere del Guido di agire anche per il recupero del credito della propria moglie. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine al calcolo degli interessi e alla decorrenza degli stessi. 2.1 –Preso atto del dictum di Cass., Sez.

Un. , n. 28452/2024, in ordine alla ammissibilità del ricorso, il primo motivo è inammissibile. In primo luogo, poiché alla fattispecie in esame non possono applicarsi i principi di cui a Cass., Sez. Un., n. 5633/2022, la valutazione sulla portata del titolo esecutivo di cui è minacciata l’esecuzione è questione fattuale, rimessa al giudice del merito; nella specie, all’esito della disamina del titolo esecutivo (sentenza Corte d’appello di Catanzaro n. 1090/2016), il giudice d’appello ha N. 3733/22R.G. motivatamente escluso che, tra i coniugi odierni ricorrenti, sussistesse solidarietà attiva in relazione al credito intimato, per l’intero, dal solo Guido, detta solidarietà non potendo presumersi.

La censura, dunque, si rivela di per sé inammissibile, perché tende a sollecitare una rivisitazione dell’accertamento fattuale, riservato appunto al giudice del merito. Comunque, in via dirimente, il motivo difetta di autosufficienza, perché non spiega –al di là del preteso riconoscimento di detta solidarietà attiva da parte del debitore, per effetto del rilascio di titoli di credito cointestati ai coniugi – perché il titolo esecutivo dovesse ritenersi fondato su solidarietà attiva, nonostante l’evidente assenza di esplicita menzione in tal senso. 3.1 –Il secondo motivo è parimenti inammissibile, oltre che per riferimento ad una disposizione processuale (il previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) non più in vigore dal 2012, perché non spiega il nesso logico-giuridico per cui dall’intervento della Cariati nel giudizio di primo grado dovrebbe discendere, de plano, la prova della legittimazione attiva all’azione esecutiva come minacciata, in concreto, dal Guido.

Il mezzo difetta quindi di specificità, anche perché carente in ordine alle ragioni per cui la Corte d’appello avrebbe errato, sul punto, negando la suddetta solidarietà. Infine, va anche rilevato il difetto di autosufficienza in ordine al come e quando la detta questione sarebbe stata sottoposta ai giudici del merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. 5.1 – Infine, il terzo motivo è inammissibile – anche qui – per ché proposto sotto le insegne del previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non più in vigore dal 2012.

N. 3733/22R.G. 6.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13,