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Ordinanza — n. 11330/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against debt collection judgment due to inadmissible generic grounds and lack of specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11330/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by SO.G.E.T. s.p.a. regarding a debt collection judgment against the Taranto Intensive Productions Consortium. The appellant argued for jurisdictional issues and omitted factual examination, but the court found the grounds inadmissible under Article 366 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed because the complaints were too generic to allow a substantive review of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are obscure and generic, preventing the court from evaluating the alleged violations of law or facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds omitted factual examination jurisdictional issue civil procedure code sospensione della riscossione fiscale credito di restituzione statale recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
per i ruoli non riscossi, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
per i ruoli non riscossi, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
3.1– Ciò posto, i l secondo motivo è inammissibile , per violazione dell’art. 366, comma 1, n.
Art. 91 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
discendeva dal carattere privato sia dell’ente conferente l’incarico di riscossione, sia delle stesse convenzioni intervenute tra il CODITA e la SO.G.E.T., donde l’inapplicabilità dell’art. 13 r.d.
art. 20 d.lgs. n. 112/1999
1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto sanciscono la giurisdizione de lla Corte dei conti.
art. 91 c.p
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26934/2023
Cass. n. 16125/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 26751/2019 R.G. proposto da: SO.G.E.T. s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e dife s a da gli avvocat i Sergio Della Rocca e Danilo Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Emilio dè Cavalierin. 11, come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentatae difesa dall’ A vvocat ura Generale dello Stato , con uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI TARANTO -intimato - N. 26751/19 R.G. avverso la sentenza n. 381 /201 9 della CORTE D ’ APPELLO d ell’AQUILA , depositata il 6.3.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 26.2.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .

FATTI DI CAUSA Equitalia Pragma s.p.a. promosse pignoramento presso terzi in relazione al credito vantato dal Consorzio di difesa delle produzioni intensive della Provincia di Taranto (di seguito, CODITA), proprio debitore, nei confronti di SO.G.E.T. s.p.a., agente per la riscossione delle somme dovute al Consorzio. A seguito di dichiarazione negativa del terzo pignorato, venne introdotto il giudizio ex art.548 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara che, dopo aver istruito la causa, con sentenza del 16.12.2013 dichiarò che SO.G.E.T. è debitrice del CODITA per l’importo di € 109.635,86.

La Corte d’appello dell’Aquila, adita dal terzo pignorato e nella contumacia del Consorzio esecutato, con sentenza del 6.3.2019 rigettò l’appello e con esso la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione. Rilevò in particolare, quanto a quest’ultima, che la giurisdizione del G.O. discendeva dal carattere privato sia dell’ente conferente l’incarico di riscossione, sia delle stesse convenzioni intervenute tra il CODITA e la SO.G.E.T., donde l’inapplicabilità dell’art. 13 r.d. n. 1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto sanciscono la giurisdizione de lla Corte dei conti.

Quanto al merito, rilevò in particolare che era stata ritualmente acquisita la prova del credito e che nessuna violazione della regola dell’onere della prova era stata perpetratadal primo giudice. N. 26751/19 R.G. SO.G.E.T. s.p.a. ricorre ora per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), frattanto subentrata ad Equitalia Pragma s.p.a.Il CODITA non ha svolto difese. Con ordinanza interlocutoria n. 10148 del 29.3.2022, il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, in relazione all’esame del primo motivo, avente ad oggetto una questione di giurisdizione.

Quindi, con sentenza n. 16125/2024 dell’11.6.2024, il Massimo Consesso ha rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo la causa a questa Sezione per l’esame delle ulteriori censure. Fissata così l’odierna udienza camerale, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 60 e 61 d.lgs. n. 112/1999, nonché omessa e/o incoerente motivazione sulla presentazione delle domande di rimborso e sul mancato riconoscimento del credito della SO.G.E.T. per i ruoli non riscossi, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.La ricorrente censura la decisione d’appello nella parte in cui ha erroneamente ritenuto –ai fini della determinazione dei rapporti dare/avere tra le parti - che non sia stata data la prova della rituale presentazione delle domande di rimborso/discarico. 1.2– Con il terzo motivo , infine, si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La ricorrente si duole dell’ulteriore accertamento della Corte d’appello relativo ai N. 26751/19 R.G. crediti verso contribuenti falliti ed extraterritoriali, ritenuti privi di adeguata prova, laddove invece detti crediti erano specificamente menzionati nella missiva del 16.11.2005, acquisita agli atti e non contestata. 2.1 – Occorre preliminarmente dare atto che , con la già citata sentenza n. 16125/2024, le Sezioni Unite –risolvendo la questione di giurisdizione – hanno rigettato il primo motivo del ricorso della SO.G.E.T. s.p.a., sicché nel prosieguo si procederà a delibare esclusivamente i restanti motivi. 3.1– Ciò posto, i l secondo motivo è inammissibile , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

A parte l’indebita commistione circa la natura delle doglianze (facendosi ad un tempo ed indistintamente valere una pretesa violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e un deficit motivazionale: il che rende il mezzo di per sé inammissibile, in quanto o la motivazione è errata in iure, e dunque esiste, oppure è omessa, e dunque non esiste), il mezzo è strutturato sulla base di elementi dai quali è solo possibile arguire che, secondo la ricorrente, essa non era affatto debitrice del CODITA, bensì sua creditrice; detti elementi, però, sono argomentati in modo assolutamente oscuro e generico, dunque praticamente incomprensibile, sicché non è possibile, per questa Corte, valutare se l’uno o l’altro vizio denunciato siano effettivamente sussistenti (al netto della già evidenziata ragione di inammissibilità). 4.1 –Stessa sorte segue il terzo motivo.

Al di là di ogni altra considerazionesulla assoluta genericità delle doglianze, vi è che -trattandosi di motivo proposto sotto le insegne dell’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.e venendo in rilievo una c.d. doppia conforme in facto - la ricorrente N. 26751/19 R.G. non ha spiegato se le ragioni della decisione d’appello siano o meno diverse rispetto a quella, pur conformenell’esito, resa dal Tribunale di Pescara, com’era suo onere (v. Cass. n. 26934/2023). 5.1 –In definitiva, il ricorso è nel complesso rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Nulla va disposto nel rapporto con il CODITA, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec