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Ordinanza — n. 11328/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding timely opposition to execution due to lack of prior notice of hearing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11328/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gina Tralicci's appeal against the Tivoli Tribunal's decision upholding Natalina Crielesi's opposition to an execution order. The Tribunal correctly identified that Crielesi became aware of the proceedings only after accessing the electronic docket on October 1, 2020, rather than the earlier hearing date. The court ruled that the opposition was timely because the debtor's knowledge of the specific execution order was established only upon accessing the digital file, despite the lack of formal notice for the hearing's postponement.

Regesto Legislator

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Art. 548, Art. 553 c.p.c.; The opposition to execution is timely if the debtor acquires knowledge of the execution order through electronic docket access, even if the hearing was held without prior formal notice.

Parole chiave

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timely opposition execution proceedings electronic docket prior notice hearing debtor knowledge notificazione tardiva opposizione tardiva revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 548 c.p.c.
Espose l’opponente che detta ordinanza era stata emessa a seguito di anticipazione dell’udienzaex art. 548 c.p.c., non comunicata ad essa esecutata, donde la violazione del contraddittorio e la nullità dell’ordinanza stessa.
Art. 553 c.p.c.
1895/2019 R.G.E., propose opposizione agli atti esecutivi, con ricorso del 14.10.2020, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 10.1.2020, con cui il g.e.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
art. 553 c.p
1895/2019 R.G.E., propose opposizione agli atti esecutivi, con ricorso del 14.10.2020, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.
art. 548 c.p
Espose l’opponente che detta ordinanza era stata emessa a seguito di anticipazione dell’udienzaex art. 548 c.p.c., non comunicata ad essa esecutata, donde la violazione del contraddittorio e la nullità dell’ordinanza stessa.
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27424/2023
Cass. n. 27424/2023 e successive conformi).
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Testo completo

Periodo emergenziale COVID FRANCO DE STEFANO Presidente PASQUALE GIANNITI Consigliere rE RAFFAELE ROSSI Consigliere SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Ud. 29.1.2025CC Cron. R.G.N. 10756/2023 GIOVANNI FANTICINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 10756/2023 R.G. proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in Roma , Via Crescenzio n. 20 , presso lo studio dell’avv. Nicola Staniscia, che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro CRIELESI NATALINA, rappresentata e difesa dall’avv.

Livio Proietti, come da procura allegata alcontroricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, TRIBUNALE DI TIVOLI- CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI -intimati - avverso la sentenza n. 1603/2022 d e l Tribunale di Tivoli , pubblicata in data 16.11.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 29.1.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. N. 10756/23 R.G. FATTI DI CAUSA Natalina Crielesi, debitrice esecutata nella procedura avviata da Gina Tralicci con pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Tivoli, iscritta al N. 1895/2019 R.G.E., propose opposizione agli atti esecutivi, con ricorso del 14.10.2020, avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 10.1.2020, con cui il g.e. aveva assegnato alla creditrice procedente le somme pignorate e dichiarate dal terzo Cancelleria del Tribunale di Tivoli.

Espose l’opponente che detta ordinanza era stata emessa a seguito di anticipazione dell’udienzaex art. 548 c.p.c., non comunicata ad essa esecutata, donde la violazione del contraddittorio e la nullità dell’ordinanza stessa. Costituitasi la Tralicci, il g.e. dispose la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza suddetta; introdotto il merito dalla creditrice opposta, nella resistenza della Crielesi, il Tribunale di Tivoli accolse l’opposizione con sentenza del 16.11.2022, evidenziando che l’anticipazione dell’udienza ex art. 548 c.p.c. non era stata comunicata all’esecutata e che l’opposizione era da ritenere tempestiva, in considerazione del fatto che l’opponente aveva avuto contezza della esistenza dell’ordinanza solo a seguito dell’ottenimento della visibilità del fascicolo telematico , avvenuto in data 1.10.2020.

Avverso detta sentenza, Gina Tralicci ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso Natalina Crielesi; la Cancelleria del Tribunale di Tivoli e la Banca di Credito Cooperativo di Roma non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato il deposito entro sessanta giorni. N. 10756/23 R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.617 e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per non essere stato acquisito il fascicolo d’ufficio della esecuzione da parte del giudice del merito della proposta opposizione formale. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 228, 617 c.p.c. e 159 ter disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 2733 e 1362 ss. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale individuato il dies a quoper la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi la data del 1.10.2020, in cui la cancelleria del Tribunale veliterno aveva rilasciato una attestazione circa lo stato del procedimento esecutivo N. 1895/2019 R.G.E., anziché la data del 15.4.2020 (udienza indicata nell’atto di pignoramento)o, al più, la data del 28.5.2020 (in cui il procuratore della Crielesi aveva effettuato un accesso in cancelleria, chiedendo informazioni sullo stato della procedura).

Si censura, in particolare, l’affermazione del Tribunale secondo cui essa Tralicci non aveva fornito la prova dellanotifica dell’atto di pignoramento, nonché la ritenuta inidoneità di detto accesso in cancelleria a denotare la certezza della conoscenza dell’ordinanza di assegnazione da parte della Crielesi ben prima dei venti giorni dalla data (1.10.2020) che la stessa indicava quale momento di acquisita conoscenza. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , per non aver il Tribunale pronunciato sulla eccezione di carenza di interesse in capo all’opponente, non avendo la stessa contestato né il diritto di credito, né la sua esigibilità.

N. 10756/23 R.G. 2.1 - Il primo motivo è inammissibile, perché non viene dedotto in cosa consisterebbe il vulnus al diritto di difesa della ricorrente . Ciò tanto più che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dato atto di aver visionato la “documentazione e [ gli ] eventi concernenti il procedimento r.g. mobiliari n. 1895/2019”, quindi ha senz ’ altro - ed esattamente - esaminato quanto necessario, così risultando all’evidenza superata ogni doglianza della Tralicci. 3.1 -Il secondo motivo è infondato, benché la sentenza impugnata debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., il dispositivo rilevandosi comunque conforme a diritto.

Anzitutto, deve rilevarsi che (come amme sso dal la stessa Crielesi con l’opposizione formale ) l ’ atto di pignoramento venne notificato all ’ esecutata il 18.11.2019: si rivelanodunque erronei non solo il rilievo del Tribunale per cui la Tralicci non diede prova della notifica in questione, ma anche le conseguenze che da tale assunto il Tribunale ha fatto discendere, nel senso che la Crielesi non solo non aveva avuto conoscenza legale del provvedimento di anticipazione, ma neppure era tenuta a dichiarare la propria residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale veliterno (ed in ciò la motivazione deve essere corretta).

Da tanto deriva ulteriormente, dunque, che la comunicazione all’esecutata del provvedimento con cui venne disposta l’anticipazione dell’udienza ex art. 548 c.p.c., se effettuata in cancelleria ex art. 492, comma 2, c.p.c., sarebbe stata senz’altro valida e idonea. Tuttavia, il Tribunale stesso, nel pronunciare con formula perplessa la nullità di una eventuale comunicazione in tal guisa effettuata,ha dato comunque atto che di una simile comunicazione non v ’ era N. 10756/23 R.G. prova nel fascicolo telematico, sicché - detta affermazione non essendo stata specificamente impugnata col ricorso in esame - può senz ’ altro ritenersi che il ripetuto provvedimento di anticipazione di udienza non venne mai comunicato alla Crielesi. 3.2 -Ciò chiarito e in forza delle precedenti considerazioni, non v’ è dubbio che la originaria indicazione dell’udienza ex art. 548 c.p.c. per la data del 15.4.2020 (come da pignoramento senz’altro notificato all’esecutata) determinava certamente - in condizioni di normalità - l ’ onere a suo carico di verificar n e quantomeno l’esito, con ogni conseguenza sul rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.Del resto, con riferimento all’ipotesi per cui la parte del processo esecutivo abbia avuto notizia del mero deposito di un provvedimento in ipotesi lesivo , è stato più volte ritenuto da questa Corte che discende a tal punto, per la parte interessata,un preciso onere di diligenza, volto all’acquisizione e alla verifica di ogni profilo idoneo ad incidere sulla propria posizione processuale (si vedano, in proposito, Cass. n. 5172/2018 e Cass. n. 15193/2018, secondo cui è sufficiente, ai fini del decorso del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., la mera conoscenza del dispositivo del provvedimento potenzialmente pregiudizievole, acquisita a seguito di comunicazione della cancelleria, seppur incompleta, per riguardare essa il solo dispositivo e non anche la motivazione).

Pertanto, è stato condivisibilmente ritenuto che, dalla acquisita certezza dell’avvenuto deposito del provvedimento(nella specie, decreto di trasferimento) discende un onere di verifica e controllo del suo contenuto da parte degli interessati, sicché eventuali vizi del provvedimento stesso non possono che farsi valere, ai sensi dell’art. 617 N. 10756/23 R.G. 6 c.p.c., entro venti giorni dal momento in cui detta conoscenza venne conseguita (in tal senso, Cass. n. 18421/2022). Si tratta di un principio che, mutatis mutandis, ben può applicarsi ad ipotesi come quelle qui in rilievo, ma in condizioni -si ripete -di normalità e ordinarietà .

Senonché, le vicende per cui è processo ricadono esattamente nel periodo in cui, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, le attività giudiziarie erano sospese ai sensi del d.l. n. 18/2020, sicché legittimamente le parti di procedimenti giudiziari pendenti all’epoca potevano attendersi, in relazione ad attività da compiersi necessariamente in presenza (come l’udienza ex art. 548 c.p.c. e non emergendo dagli atti che venivano in rilievo, nella specie, particolari esigenze di celerità, tali da giustificarne lo svolgimento in forma cartolarizzata, su disposizione del giudice), di essere debitamente informati dei relativi sviluppi.

Per tali ragioni, dunque, la data del 15.4.2020 non può assurgere a dies a quo, nel caso che occupa, così come la successiva data del 28.5.2020, in cui un incaricato del difensore della Crielesi effettuò un accesso in cancelleria: tale ultima attività, in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione, è solo atta a denotare la conoscenza della pendenza della procedura esecutiva (tanto che si erano chieste, al riguardo, informazioni circa l’avvenuta iscrizione a ruolo), non anche della emissione dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., avvenuta a seguito di una attività processuale riguardo alla quale si è concluso non esservi prova di un idoneo coinvolgimento dell’esecutata.

Pertanto, ne discende che l ’ individuazione del dies a quo della spiegata opposizione, da parte del Tribunale,nella data del 1.10.2020 ( allorché venne rilasciata al difensore della Crielesi l’attestazione circa lo stato della procedura, N. 10756/23 R.G. cui poi seguì il suo accesso al fascicolo telematico), si rivela corretta alla stregua delle peculiarità della fattispecie e della diligenza concretamente esigibile pure dal debitore in periodo di emergenza pandemica, sicché il mezzo in esame va qualificato infondato. 4.1 -Il terzo motivo è palesemente infondato.

Infatti, l’opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo dell’esecuzione, non anche all’an exequatur, nella sola quale ipotesi vengono in rilievi i profili che, a detta della ricorrente (esistenza ed esigibilità del credito), neppure risultano contestati dalla Crielesi, dal che deriverebbe - in thesi - la stessa carenza di interesse alla proposizione dell’opposizione. Risulta dunque in tutta evidenza che lo svolgimento dell’udienza ex art. 548 c.p.c. senza che l’esecutato sia stato debitamente notiziato della sua anticipazione (rispetto a quella indicata nell’atto di pignoramento) è senz’altro pregiudizievole per i suoi diritti, trattandosi di lesione autoevidente(v.

Cass. n. 27424/2023 e successive conformi). 5.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato , con correzione della motivazione . Le spese di lite, stante la obiettiva peculiarità della vicenda e la novità di alcune questioni, mai prima esaminate in questa sede di legittimità nei termini che precedono, possono interamente compensarsi tra le parti. Nulla va disposto in relazione al rapporto con le intimate, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M N. 10756/23 R.G. La Corterigetta il ricorso con correzione della motivazione e compensa le spese . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto