Cassation appeal dismissed for withdrawal; parties formally renounced appeal against lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the formal withdrawal by the three applicants. The procedural outcome resulted in the termination of the case without a merits decision on the substantive arguments regarding public administration liability. The court ruled that since the withdrawal was accepted by the opposing state agencies and met statutory requirements, no further proceedings or uniform contribution fees were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the applicant, duly executed with personal signatures and accepted by the opposing parties, leads to the extinction of the proceedings without the need for a ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16715/2022R.G. proposto da Di Graziano Giuseppe, Baglio Enzo e Ciotta Massimo, rappresentati e difesi dall’ A vv. Prof. Ignazio Impastato ( p.e.c. ignazio.impastato@postecert.it); –ricorrenti – contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrenti – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo , n. 2078 /202 1 , depositatail 2 8 dicembre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 20 2 5 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Giuseppe Di Graziano, Enzo Baglio e Massimo Ciotta hanno proposto ricorso con du e motivi , nei confronti della Presidenza della Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri indicati in epigrafe (che depositanocontroricorso) per la cassazione della sentenza d e lla Corte di Appello di Palermon. 2078/2021, depositata il 28 dicembre 2021; considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 28 marzo 2025, « atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. » sottoscritta con firme autografe dai ricorrenti personalmente e dal loro difensore nonché, con firme digitali, (nuovamente) dal difensore dei ricorrenti e dall’Avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio, per accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, secondocomma, cod. proc. civ. per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non v’è luogo a provvedere sulle spese attesa l’espressa accettazione della rinuncia da parte delle amministrazioni controricorrenti; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema d