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Ordinanza — n. 11278/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to total lack of factual and procedural exposition in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11278/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petition completely failed to expose the substantive and procedural facts required by law. The appellant argued for the nullity of the lower court's decision regarding the lack of timely notification to a necessary co-litigant, but provided no context about the forced execution proceedings or the parties' roles. The court ruled that without this essential exposition, the court could not even verify the formal grounds of the opposition, rendering the appeal void under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if the petition fails to expose the substantive and procedural facts necessary for the court to understand the case and perform its official controls.

Parole chiave

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inadmissibility lack of exposition cassation appeal procedural facts forced execution necessary co-litigant Article 366 CPC decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1 nn. 3, 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “ illegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento; ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn.
Art. 702 ter comma V c.p.c.
– errores in procedendo –violazione dell’art. 702 ter comma V c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
2.1 – In via ancor più preliminare ed assorbente rispetto ai pur condivisibili profili di cui alla proposta di definizione del 16.3.2024, il ricorso risulta palesemente inammissibile per totale difetto di esposizione dei fatti sostanziali e processuali, ai sensi delvigente art. 366, comma 1, n.
Art. 307 c.p.c.
Successivamente, preso atto della mancata ottemperanza da parte dell’appellante, con sentenza del 16.3.2023 dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
art. 617 c.p
L’opposizione venne definita dal Tribunale con sentenza del 24.5.2022, con la declaratoria di inammissibilità, per non essere opponibili ex art. 617 c.p.c.
art. 307 c.p
Successivamente, preso atto della mancata ottemperanza da parte dell’appellante, con sentenza del 16.3.2023 dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Il ricorrente ha depositato ritualmente istanza per la definizione del giudizio, ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7163/2023
e le domandesuccessivamente proposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito(v., ex multis, Cass. n. 7163/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 10376/2023 R.G. proposto da: BRENTEL WILLI, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Simonelli come da procura in calce al ricorso, domicilio digitalecome in atti -ricorrente - contro LIBRAZOO s.n.c. -intimata - e contro CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a., quale procuratore speciale di BELA 22 s.r.l., in persona del procuratore speciale Marco Caruso , rappresentata e difesa dall’avv. Marco Verdi, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DEL VENETO -intimata - e contro N. 10376/23 R.G.

SIRAGNA CARLA, rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Tandura, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 597/2023del la Corte d’appello di Venezia , pubblicata in data 16.3.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 29.1.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. FATTI DI CAUSA Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Belluno ed iscritta al N. 29/2016 R.G.E., Willi Brentel, debitore esecutatoe titolare dell’omonima ditta individuale, propose opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso dal professionista delegato in data 19.1.2021 in favore dell’offerente Carla Siragna.

L’opposizione venne definita dal Tribunale con sentenza del 24.5.2022, con la declaratoria di inammissibilità, per non essere opponibili ex art. 617 c.p.c. gli atti del professionista delegato. Willi Brentel propose dunque appello e la Corte d’appello di Venezia, rilevato che l’appellante aveva evocato in giudizio soltanto l’aggiudicataria Carla Siragna, nonché i creditori Librazoo s.n.c.eBela 2000 s.r.l. (cessionaria del credito originariamente in testa ad Illimity Bank s.p.a.), ma non anche la Associazione Regionale Allevatori del Veneto, fissò un termine per l’integrazione del contraddittorio.

Successivamente, preso atto della mancata ottemperanza da parte dell’appellante, con sentenza del 16.3.2023 dichiarò l’estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. Avverso detta sentenza, Willi Brentel ricorre per cassazione, sulla scorta di un unico motivo, cui resistono con controricorso Cerved Credit Management s.p.a., N. 10376/23 R.G. quale procuratore speciale di Bela 2000 s.r.l., nonché Carla Siragna, che ha pure depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Con atto del 16.3.2024, è stata depositata proposta di definizioneaccelerata del giudizio, nel senso della manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso, del seguente tenore:

“risulta assorbente il rilievo, possibile anche di ufficio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, in quanto, avendo il presente giudizio ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (in tali termini esattamente ed espressamente qualificata, del resto, dallo stesso giudice di primo grado), la decisione del tribunale non era soggetta ad appello, con conseguente avvenuto passaggio in giudicato di detta ultima sentenza; poiché, d’altra parte, la corte d’appello, avendo dichiarato l’estinzione del giudizio di secondo grado, ha determinato un esito del giudizio del tutto corrispondente, in quanto anche in virtù di tale decisione si determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato può anche essere confermato, con semplice correzione della motivazione e, in ogni caso, ne deriva l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione per difetto di interesse, nonché in ragione dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.

Il ricorrente ha depositato ritualmente istanza per la definizione del giudizio, ex art. 380-bis c.p.c. Fissata l’odierna adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. N. 10376/23 R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la “ illegittimità dell’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità del procedimento; ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 3, 4 c.p.c. – errores in procedendo –violazione dell’art. 702 ter comma V c.p.c.

– si censura l’affermazione sulla mancata notifica tempestiva dell’atto di appello ad un litisconsorte necessario e del mancato deposito di note di udienza a trattazione scritta”. 2.1 – In via ancor più preliminare ed assorbente rispetto ai pur condivisibili profili di cui alla proposta di definizione del 16.3.2024, il ricorso risulta palesemente inammissibile per totale difetto di esposizione dei fatti sostanziali e processuali, ai sensi delvigente art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Manca del tutto, infatti, la pur minima indicazione delcontesto procedurale, della posizione delle parti (e del ruolo dalle stesse assunto) nell’esecuzione forzata, delle difese da queste spiegate nella p arentesi di cognizione e – a ben vedere - delle stesse ragioni del contendere, che è possibile solo apprendere dalla lettura della sentenza e dei controricorsi.

Il che non tanto e non solo non consente a questa Corte di comprendere appieno -dalla lettura del ricorso e nel rispetto della citata disposizione - il significato dell’unica censura svolta, ma financhedi effettuare i doverosi controlli officiosi, anche in ordine alla corrispondenza delle ragioni dell’opposizione formale svolte con l’originario ricorso ex art. 617 c.p.c. e le domandesuccessivamente proposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito(v., ex multis, Cass. n. 7163/2023). N. 10376/23 R.G. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto ai controricorrenti (per Siragna, come da nota spese); nulla va disposto per le intimate, non avendo svolto difese. La mancanza di conformità della presente decisione rispetto alla proposta di definizioneaccelerata (per il rilievo di una ragione di inammissibilità del ricorso assorbente rispetto a quelle ivi prospettate , ma da queste diversa ) preclude l’adozionedei provvedimenti di cui all’art. 380-bis, ult. comma, c.p.c. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M La Cortedichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida per Carla Siragna in € 7.655,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, e per la Cerved Credit Management s.p.a., nella qualità, in € 5.900,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-