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Decreto — n. 11277/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code articles.

Numero d'incarto Decreto — n. 11277/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Nial Srl, submitted a waiver of the appeal which the court verified met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree stating the litigation was terminated without ruling on costs due to the respondent's failure to appear.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the cassation proceedings, resulting in the declaration of the litigation's extinction without further substantive review.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation Code of Civil Procedure cassation dismissal failure to appear desistenza dall'azione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2595/2025 R.G. proposto da : NIAL SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato TOSEL FEDERICA (TSLFRC70M44L483E), con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro SEGHERIE BELLUNESI F.LLI COLLARIN SRL -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI VENEZIAn.1222/2024depositata il 20/06/2024. Letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazione del la contro parte, ancorché rimasta intimata , depositata in data 03/03/2025; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio da parte della società intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 17/03/2025.