Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Although the court noted that the withdrawal was not explicitly accepted by the opposing party, it recognized the transactional act acknowledging the withdrawal as sufficient grounds for desistance. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the compensation of litigation expenses based on the plaintiff's voluntary termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, even without explicit acceptance by the respondent, extinguishes the proceedings if acknowledged through a transactional act, entitling the court to declare the case closed and allocate costs accordingly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1770/2025 R.G. proposto da : LORENZETTI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFARO, 40, presso lo studio dell’avvocato BAGNASCO PIERPAOLO (BGNPPL64E26H501Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AUGUSTUS SPV, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI MASSIMO (MNNMSM56D20H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ITALFONDIARIO SPA, DIGNANI SANTE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DEL VECCHIO GIUSEPPE CARLO, CLEMENTE FRANCESCO, DIGNANI SANTE, AUGUSTUS SPV, ITALFONDIARIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, DEL VECCHIO GIUSEPPECARLO, CLEMENTE FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6846/2024 depositata il 29/10/2024. letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, pur non constando l’accettazione della rinuncia, le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi in ragione della desistenza dal giudizio e considerato che la rinuncia è stata notificata alla parte resistente ed è stato prodotto atto di transazione in cui la parte resistente ne prende atto;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 28/04/2025 I