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Decreto — n. 11272/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 11272/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, represented by counsel, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against the defendant company. The court ruled that this withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; the withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without requiring a ruling on costs if the opposing party has not appeared.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure cassation dismissal voluntary relinquishment revoca dell'opposizione rinuncia d'eredità desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25670/2024 R.G. proposto da : MAGGIULLI ELEONORA, GUGLIELMO ANTONIO SALVATORE, elettivamente domiciliati in MAGLIE VIA MURO LECCESE 3 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO GRAZIANA (GGLGZN67R52B616J) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PENELOPE SPV S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.428/2024 depositata il 09/05/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente (che, peraltro, reca contestuale accettazione del la parte intimata, ancorché non necessaria, dato che essa non si è costituita); ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancata costituzzione della parte intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 28/04/2025. Il Presidente Ti