Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Fuccio Attilio, voluntarily withdrew the case against the other parties, which the court accepted as meeting the statutory requirements for withdrawal. Consequently, the proceedings were extinguished without any further ruling on the merits or allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must declare the case extinct without ruling on the merits or costs when the withdrawal is valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4632/2024 R.G. proposto da : FUCCIO ATTILIO, elettivamente domiciliato in COMO VIA ALESSANDRO VOLTA 70, presso lo studio dell’avvocato VILLA ALESSANDRO (VLLLSN77E11D416T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CALOISI VALENTINA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA BARACCHINI, 1, presso lo studio dell’avvocato STENDARDI RAFFAELLO (STNRFL79P22F205V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MAIOR SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA N.19, presso lo studio dell’avvocato FRANZI' STEFANO (FRNSFN52S03L378Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MIORIN ELENA, INTESA SANPAOLO SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3466/2023 depositata il 09/12/2023. lette la rinuncia al ricorso de l ricorrente e l e contestual i accettazionedelle parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle due parti controricorrenti e la mancata costituzione delle altre parti intimate;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 28/04/2025. I