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Decreto — n. 11267/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and orders partial cost sharing between abandoning and resisting parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 11267/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal and counter-appeal extinguished following the parties' formal withdrawal of their claims. Although the appellant and the regional authority abandoned the litigation, the opposing bank did not accept this withdrawal, necessitating a separate ruling on costs. The court ordered the abandoning parties to share the litigation expenses equally with the resisting party.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties withdraw their appeals and the opposing party does not accept the withdrawal, the judgment is extinguished but costs must be allocated between the withdrawing parties and the resisting party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation partial cost sharing Cassation procedure ripetibili dell'avvocato compensazione nel fallimento spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.261/2024 R.G. proposto da : ABRUZZO PROGETTI S.P.A. (già Abruzzo Engineering) , elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato PRINCIPATO LUIGI (PRNLGU75B22D086M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLI FRANCESCO (CRLFNC49L26A345M), PORRARO DOMENICO (PRRDNC69R11H501C) -ricorrente- e sul ricorso proposto in seno ad esso da: REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in L'AQUILA VIA LEONARDO DA VINCI, 6, presso lo studio dell’avvocato FRATTALE ALESSIA (FRTLSS70E59A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERI STEFANIA (VLRSFN67A54L103Y) -ricorrente- nonché sul ricorso adesivo a quello della Regione Abruzzo, proposto da Abruzzo Progetti s.p.a. contro SELEX ES S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE (incorporata per fusione da Leonardo Partecipazioni s.p.a. e quindi dalla Leonardo Global Solutions s.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma Via Lazzaro Spallanzani 22/a, presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI MARIO (BSSMRA50S06A662M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIZZA VINCENZO (RZZVCN72R10I535F) -controricorrente- nonchécontro MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING E FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIA-RI ALLE IMPRESE S.P.A.,, elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA FRANCESCO CARACCIOLO 10, presso lo studio dell’avvocato ITALIANO MARIO (TLNMRA64P07F839W) che lo rappresenta e difende -controricorrente riguardo ad entrambi i ricorsi - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.2148/2023depositata il 24/10/2023.lette l e distinte rinunc e a i rispettivi ricors i de l la Regione Abruzzo e di Abruzzo Progetti s.p.a. e l e contestual i accettazion i del la controricorrenteLeonardo Global Solutions; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese nei rapporti processuali fra le due rinunciante e la parte accettante su indicata, stante l’accettazione della rinuncia; ritenuto che si deve invece provvedere sulle spese riguardo al rapporto processuale fra entrambe la parti ricorrenti e la resistente Monte dei Paschi, atteso che quest’ultima non ha accettato la rinuncia; che le spese, considerata la desistenza dal giudizio, possono compensarsi per la metà;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna Abruzzo Progetti s.p.a. e la Regione Abruzzo alla rifusione a Monte dei Paschi della metà delle spese del giudizio, che, previa compensazione dell’altra metà, liquida a carico di ognuna delle ricorrenti in € 3 000,00 oltre € 200 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il