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Decreto — n. 11266/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ordering withdrawal declaration and cost allocation.

Numero d'incarto Decreto — n. 11266/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, allowing for a declaratory decree. Consequently, the judgment ordered the plaintiff to bear the litigation costs of €3,000 plus expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon a party's withdrawal, and the withdrawing party bears the litigation costs unless the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure declaratory decree condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
d.l. n. 68 del 2016
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19439/2023 R.G. proposto da : ZEPPADORO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA (NRDLBT67T42H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPINA GIUSEPPE (LSPGPP41M21H154W) -ricorrente- contro BOCCHINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA, 84, presso lo studio dell’avvocato MENICHETTI ANDREA (MNCNDR76C24E256L) rappresentato e difeso dall'avvocato BETTI VITTORIO (BTTVTR56M28D786E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.317/2023 depositata il 09/05/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si può provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; che, considerata la desistenza dal giudizio della parte ricorrente le spese possono liquidarsi in € 3.000,00 oltre accessori;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di legittimità nella misura di € 3000,00 oltre € 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 28/04/2025. Il Pre