Cassation appeal dismissed due to null notification of civil appeal to detained defendant under ordinary civil rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a first-instance judgment that had annulled an enforcement order. The appellant failed to properly notify the detained defendant, Mirko Stazzi, because the postal operator did not inform him of the delivery as required by law. Consequently, the Court ordered the notification to be renewed within thirty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 3 della legge n. 890/1982; Art. 139 c.p.c.: In civil proceedings, notification to a detained person requires the postal operator to inform the recipient of the delivery, and failure to do so renders the notification null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 12041/2023R.G. proposto da: MIANO ANGELO, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Cola di Rienzo n. 63, presso il proprio studio, difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 25/b, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Confessore, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro STAZZI MIRKO N. 12041/23R.G. -intimato - avverso la sentenza n. 16993 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata il 17.11.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26.2.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ;
Considerato che -Angelo Miano ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico articolat o motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe, che - accogliendo l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” (di seguito, l’Istituto) -annullò l’ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., depositata il 24.10.2018, in danno del debitore esecutato Mirko Stazzi; -ha svolto difese, con controricorso, soltanto l’Istituto, mentre Mirko Stazzi è rimasto intimato; -il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; -il ricorso per cassazione è stato notificato a Mirko Stazzi in data 22.5.2023 a i sensi della legge n. 53/1994, a mezzo raccomandata a/r , con consegna al “portieredello stabile”, presso la Casa circondariale di C assino, ove il predetto Stazzi era al tempo detenuto; -la notifica così effettuata è nulla, perché - a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale ( si veda, sul punto, Cass. pen., Sez.
Un., n. 12778/2020) - manca una specifica regola per le notificazioni a detenuti nell’ambito del codice di procedura civile e della stessa legislazione speciale, N. 12041/23R.G. sicché (ovviamente esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni procedurali penalistiche)non possono che trovare applicazione le regole ordinarie e, dunque, l’art. 7, comma 3, della legge n. 890/1982 (per effetto del richiamo disposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 53/1994), secondo cui, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, “l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
Il costo della raccomandata èa carico del mittente”, attività che (prevista a pena di nullità: tra molte, v. Cass. n. 22095/2023 e Cass. n. 21725/2012) non risulta essere stata espletatanella specie; -del resto, questa Corte ha già affermato - benché con decisione risalente - che “In tema dinotificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali lanotificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto lanotifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza” (Cass. n. 9279/1998); -ancora, sulla prevalenza delle risultanze della residenza anagrafica (c.d. polo residenziale fittizio) in tema di notifiche di atti processuali civili ex artt. 139 o 149 c.p.c. a collaboratore di giustizia trasferito in località protetta - tema ovviamente contiguo, seppur diverso, rispetto a quello che occupa - si è pronunciata questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 33208 del 2018; - dunque , stante la nullità della notifica del ricorso nei confronti de l predett o Mirko Stazzi, occorre ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.entro N. 12041/23R.G. il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicato l’onere del ricorrente di tempestiva documentazione dell’ottemperanza a detto ordine; p. q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando procedersi alla rin novazione della notifica del ricorso nei confronti di Mirko Stazzi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terz