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Decreto — n. 11168/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11168/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11168/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15421/2024 R.G. proposto da : TAMBURINI STEFANO, rappresentat o e difes o dall’avvocato LUCIANO GAZZOLA e dall’avvocato LUISA GOBBI ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 103,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - MARCA TREVIGIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO ZORZAN ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 72 presso lo studio dell’avvocato CHIARA SCOGNAMIGLIO , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 807/2024 depositata in data11/04/2024.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11168/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TAMBURINI STEFANO, rappresentat o e difes o dall’avvocato LUCIANO GAZZOLA e dall’avvocato LUISA GOBBI ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 103,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - MARCA TREVIGIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO ZORZAN ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 72 presso lo studio dell’avvocato CHIARA SCOGNAMIGLIO , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 807/2024 depositata in data11/04/2024.

Parole chiave

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accollo delle spese procedurali ripetibili spese di ripristino recupero delle spese esecutive anticipi delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15421/2024 R.G. proposto da : TAMBURINI STEFANO, rappresentat o e difes o dall’avvocato LUCIANO GAZZOLA e dall’avvocato LUISA GOBBI ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 103,con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 - MARCA TREVIGIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO ZORZAN ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Savoia n. 72 presso lo studio dell’avvocato CHIARA SCOGNAMIGLIO , con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TREVISO n. 807/2024 depositata in data11/04/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1 7 aprile 2025