Decreto — n. 11167/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14248/2024 R.G. proposto da : PETRINI FABIO, rappresentato e difeso dall ’avvocato CAFORIO GIUSEPPE, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro SARA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPANNINI PIETRO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro BASILE ANTONIO,rappresentato e difeso dall’avvocato ESIBIZIONE GENNARO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 396/2024depositata il 4/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11167/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della sola parte controricorrente BASILE ANTONIO, stante l’inammissibilità del controricorso della SARA ASSICURAZIONI S.P.A. per la mancata allegazione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale ( ex multis , v.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14248/2024 R.G. proposto da : PETRINI FABIO, rappresentato e difeso dall ’avvocato CAFORIO GIUSEPPE, con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro SARA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato CAPPANNINI PIETRO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro BASILE ANTONIO,rappresentato e difeso dall’avvocato ESIBIZIONE GENNARO, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 396/2024depositata il 4/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della sola parte controricorrente BASILE ANTONIO, stante l’inammissibilità del controricorso della SARA ASSICURAZIONI S.P.A. per la mancata allegazione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale ( ex multis , v.
Cass., ord., 35026 del 29/11/2022); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Basile Antonio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il