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Decreto — n. 11166/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11166/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11166/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5980/2024 R.G. proposto da : DIGA INGENIEUR GMBH CO KG, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO ANDREA e ANTONAZZO RICCARDO , con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrente- contro MASSELLI PIER ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCI GIUSEPPE, con domiciliazionedigitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 57/2024 depositata in data11/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11166/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 111 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali forza di cosa giudicata materiale rinuncia al dibattimento orale esistenza e validità sostanziale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5980/2024 R.G. proposto da : DIGA INGENIEUR GMBH CO KG, rappresentata e difesa dagli avvocati ROMANO ANDREA e ANTONAZZO RICCARDO , con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrente- contro MASSELLI PIER ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCI GIUSEPPE, con domiciliazionedigitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 57/2024 depositata in data11/01/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 111 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025 Il Pres