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Decreto — n. 11164/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11164/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11164/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6494/2023 R.G. proposto da: DE MAS ALBERTO, RIPANDELLI ANTONIO, TERRANOVA LUCIA, PELIZZI MICHELA, MEREU CARLA MAURIZIA, MALECKA BOZENA, rappresentati e difesi dall’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO, con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitaleex lege -resistenti con procura - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5626/2022 depositata il 15/09/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 11164/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 6494/2023 R.G. proposto da: DE MAS ALBERTO, RIPANDELLI ANTONIO, TERRANOVA LUCIA, PELIZZI MICHELA, MEREU CARLA MAURIZIA, MALECKA BOZENA, rappresentati e difesi dall’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO, con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitaleex lege -resistenti con procura - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5626/2022 depositata il 15/09/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa preparazione della difesa ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6494/2023 R.G. proposto da: DE MAS ALBERTO, RIPANDELLI ANTONIO, TERRANOVA LUCIA, PELIZZI MICHELA, MEREU CARLA MAURIZIA, MALECKA BOZENA, rappresentati e difesi dall’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO, con domiciliazionedigitale ex lege -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentatie difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domiciliazione digitaleex lege -resistenti con procura - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5626/2022 depositata il 15/09/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., non deve provvedersi sulle spese processuali, stante la tardiva costituzione delle parti resistenti, effettuata ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica, non celebrata, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025 Il